Il datore di lavoro deve, entro il 30 giugno 2022, consentire ai lavoratori di completare l’effettiva fruizione di tutte le ferie maturate nell’anno 2020. In caso di mancata fruizione del periodo di ferie entro il termine previsto dalla legge (18 mesi successivi alla fine dell'anno di maturazione) ovvero entro il termine più ampio fissato dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Inps i contributi sulle ferie maturate e non godute.
Indice argomenti
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Premessa
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Il quadro normativo
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La monetizzazione delle ferie non godute
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Pagamento dei contributi per ferie non godute
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Differimento contributivo per ferie collettive
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Sanzioni
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Riferimenti normativi
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Ferie non godute. Pagamento contributi anno 2022 (505 kB)
Ferie non godute. Pagamento contributi anno 2022
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