24 ottobre 2015

730 precompilato: ultimatum per l’integrazione

Il 26 ottobre 2015 scade l’ultimo giorno utile per presentare il c.d. “mod. 730 integrativo”

Autore: Redazione Fiscal Focus
Ultima chance per i contribuenti che intendono integrare il proprio 730 precompilato, dal quale risulta un maggior credito o minor debito d’imposta, ovvero se si intendono inserire spese che danno diritto a detrazioni fiscali (es. cure mediche, acquisti di mobili ed elettrodomestici, ecc.). Dopodomani (26 ottobre 2015), infatti, scade l’ultimo giorno utile per l’invio, tramite CAF o professionista abilitato, del c.d. “730 integrativo, anche se l’originario modello è stato presentato direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta. La deadline, in particolare, vale esclusivamente per i mod. 730 dai quali si accerti un maggior credito o minor debito d’imposta; in questo caso, infatti, si parla di dichiarazione “a favore”.
Sul punto, si ricorda che la scadenza è utile anche per indicare il sostituto d’imposta che avrebbe dovuto effettuare il conguaglio (o qualora sia stato presentato in modo inesatto); si pensi per esempio a tutti quei lavoratori che nell’anno 2014 hanno avuto più sostituti d’imposta.

Mod. 730 integrativo – Premesso che il mod. 730 integrativo può essere presentato solo da un Caf, o da un professionista abilitato, anche se, precedentemente, il contribuente era stato assistito dal sostituto, il nuovo dichiarativo va compilato un tutte le sue parti, indicando il codice “1” sul frontespizio in corrispondenza della casella “730 integrativo”.
A tal proposito, appare opportuno ricordare che se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa, deve esibire la documentazione relativa all'integrazione effettuata, per permettere al CAF o al professionista abilitato di effettuare il controllo della conformità.
Tuttavia se il Caf o l’intermediario, è lo stesso cui a suo tempo era stata consegnata la dichiarazione semplificata, deve essere esibita solo la documentazione relativa all’integrazione. Se invece il mod. 730 è stato precedentemente elaborato dal sostituto d'imposta o da un diverso CAF/professionista, il contribuente deve esibire al CAF/professionista abilitato tutta la documentazione necessaria per il controllo di conformità.
Ai fini operativi, si evidenzia che:
• va indicato il codice “2”, nel caso in cui l’integrazione della dichiarazione dovesse avvenire solo per fornire dati, o correggere quelli già indicati, necessari per identificare il sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
• il codice “3”, nel caso in cui il contribuente si dovesse accorgere di non aver fornito non solo tutti i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio, ma anche altri elementi da indicare in dichiarazione.

Spunti di valutazione – Infine, appare opportuno ricordare, che in caso di rettifica del 730, si perde il beneficio dell’esenzione dai controlli formali che spetta a chi ha accettato il modello preparato dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre, bisogna considerare, che l’integrazione comporta un costo per il contribuente per l’adempimento dell’intermediario; quindi, appare opportuno valutare se tale costo supera o meno le detrazioni fiscali che derivano dall’integrazione.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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