29 settembre 2015

730: prima rettifica entro il 30/9

Domani scade il primo termine entro il quale i contribuenti possono rettificare il mod. 730 in Unico 2015 PF

Autore: Redazione Fiscal Focus
Capita sovente in questi periodi che un contribuente, dopo aver inviato il mod. 730, dimentichi di dichiarare un elemento reddituale (per es. derivante da una collaborazione occasionale) oppure non riporti un onere detraibile/deducibile. Quali sono in tali casi le possibili soluzioni offerte dal Fisco? Come correre ai ripari?

Innanzitutto, è bene specificare che modalità e tempistiche per correggere eventuali errori si differenziano in base allo scopo della correzione stessa, ossia se essa è negativa o positiva.
Nel primo caso (dichiarazione “a sfavore”), le strade percorribili sono due:
• utilizzare il modello Unico 2015 PF, la cui presentazione può avvenire entro il 30 settembre 2015 (c.d. “correttiva nei termini”);
• utilizzare la dichiarazione rettificativa, ai sensi dell’art. 2, co. 8 del D.P.R. n. 322 del 1998.
In ogni caso, trattandosi di una correzione che comporta un maggior debito o un minor credito, il contribuente è tenuto anche al contestuale pagamento della maggiore imposta, compresa la differenza rispetto all’importo dell’eventuale credito risultante dal mod. 730 originario, dei relativi interessi e delle sanzioni, in relazione alle quali si applicano le disposizioni previste in materia di ravvedimento operoso.
Nel secondo caso, invece, ossia qualora la correzione comporta un maggior rimborso o un minori debito d’imposta, il contribuente può:
• utilizzare il modello Unico 2015 PF, entro il 30 settembre 2015 (c.d. “correttiva nei termini”);
• presentare un modello 730 “integrativo” esclusivamente a un CAF o a un professionista abilitato, entro il 25 ottobre 2015, anche se l’originario modello è stato presentato direttamente o tramite il sostituto;
• presentare il modello Unico entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).
Nel caso di presentazione del Modello Unico, il contribuente potrà scegliere di:
• chiedere il rimborso all'Agenzia;
• utilizzare in compensazione il credito;
• riportare il credito nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno.
A tal proposito, appare opportuno ricordare che se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa, deve esibire la documentazione relativa all'integrazione effettuata per permettere al CAF o al professionista abilitato di effettuare il controllo della conformità. Tuttavia se il Caf o l’intermediario è lo stesso cui a suo tempo era stata consegnata la dichiarazione semplificata, deve essere esibita solo la documentazione relativa all’integrazione. Se invece il Mod. 730 è stato precedentemente elaborato dal sostituto d'imposta o da un diverso CAF/professionista, il contribuente deve esibire al CAF/professionista abilitato tutta la documentazione necessaria per il controllo di conformità.
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