27 ottobre 2015

730 rettificativo: sanzioni ridotte entro il 10/11

In caso di visto di conformità infedele, il CAF o professionista ha tempo fino al 10 novembre 2015 per trasmettere la dichiarazione rettificativa

Autore: Redazione FIscal Focus

Altro termine da tenere d’occhio, nell’ambito delle correzioni al mod. 730 precompilato, è quello del 10 novembre 2015 (c.d. “mod. 730 rettificativo”), che può essere utilizzato qualora emerga l’apposizione di un visto di conformità infedele (es. non corretto riscontro della documentazione giustificativa di spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni). La scadenza è di estrema importanza in quanto consente ai CAF e professionisti, qualora si accorgono direttamente o su segnalazione del contribuente, della presenza di eventuali errori sul mod. 730 precompilato, di poter trasmettere una dichiarazione rettificativa che consente il versamento della sola somma dovuta a titolo di sanzione, senza dover quindi corrispondere anche i tributi e relativi interessi, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 241/1997.


730 rettificativo – I CAF e professionisti hanno il compito di verificare che i dati inseriti nel mod. 730 precompilato siano conformi rispetto ai documenti esibiti dal contribuente. Nell’eseguire tale controllo i suddetti soggetti rilasciano, per ciascun documento reso dal contribuente, un visto di conformità, che attesta la correttezza dei dati contenuti nel modello dichiarativo. Tuttavia, può accadere che i soggetti incaricati alla compilazione del 730 cadano in errore, ed è proprio in questo caso che si parla di “dichiarazione rettificativa”. Cosa bisogna fare in tali casi? Ebbene, l’unica cosa da fare è apporre un visto di conformità infedele, che può essere emesso direttamente o su segnalazione del contribuente. Sul punto, la legge stabilisce che “se entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, la somma dovuta è pari all’importo della sola sanzione”.


Quindi in caso di visto di conformità infedele, i Caf o i professionisti abilitati sono direttamente tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. In tal modo viene salvaguardato il legittimo affidamento dei cittadini che si rivolgono ad operatori specializzati circa la definitività del loro rapporto con il Fisco.


La responsabilità degli intermediari è però esclusa nel caso in cui l’infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, ad esempio nel caso in cui questi abbia presentato un documento contraffatto per poter beneficiare di una detrazione d’imposta.


Sanzione ridotta - Dunque, la scadenza del 10 novembre 2015 è di estrema importanza considerato che se l’intermediario trasmette la dichiarazione rettificativa entro tale termine, bisogna versare solo l’importo della sanzione, con risparmio, quindi, dei tributi e dei relativi interessi che verranno addebitati al contribuente. Inoltre, la sanzione sarà ridotta di un ottavo (articolo 13, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) sempreché il versamento venga effettuato entro la data del 10 novembre.


Tuttavia, la sanzione non si applichi nel caso in cui la trasmissione del modello 730 rettificativo o di comunicazione ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 175/2014 sia effettuata entro il termine previsto ordinariamente per l’invio del modello 730. Per il 2015, tenuto conto della proroga prevista dal Dpcm 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2015, in relazione all’attività di assistenza fiscale per l’anno in corso, il termine per la trasmissione delle dichiarazioni in rettifica senza applicazione di sanzioni deve considerarsi il 23 luglio 2015.


Modalità di pagamento - Per quanto concerne le modalità di versamento della sanzione, il Caf o professionista deve utilizzare il modello F24 e indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale del contribuente nel rigo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, indicando il “Codice Identificativo” e il codice tributo in corso di istituzione.

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