4 novembre 2015

730 rettificativo: sanzioni ridotte per CAF e professionisti

Scatta la sola sanzione in caso di 730 rettificato entro il 10/11

Autore: redazione fiscal focus

I CAF e professionisti sono soggetti all’applicazione della sola sanzione per l’invio del “modello 730 rettificato”, con esclusione, quindi, dei tributi e dei relativi interessi, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 241/1997. Tuttavia, se il modello originario è stato presentato oltre il termine del 7 luglio 2015, e successivamente rettificato dal CAF o professionista entro il 10 novembre 2015, alla sanzione per tardività si aggiunge quella per visto infedele.


Il chiarimento è contenuto nella Circolare n. 34/2015 dell’Agenzia delle Entrate, in risposta ad alcuni quesiti avanzati dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale.


Regime sanzionatorio – A seguito delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 - che, tra le altre, ha istituito la dichiarazione precompilata - il legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ad operatori specializzati, circa la definitività del loro rapporto con il Fisco, viene espressamente tutelato prevedendo che siano quest’ultimi tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.


Viene, in tal modo, a determinarsi una vera e propria “sostituzione” di colui che rilascia il visto nella posizione dell’originario debitore (il contribuente), salvo il caso in cui l’infedeltà del visto sia stata determinata dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Tale nuova impostazione ha carattere innovativo e generale, come emerge dalla circostanza che tale regime di responsabilità trova applicazione anche se il contribuente si avvale dell’assistenza fiscale al di fuori del sistema della dichiarazione precompilata (articolo 1, comma 5, del D.Lgs n. 175 del 2014).


Sanzioni ridotte - Sul punto, è possibile ricordare come l’Agenzia delle Entrate già con la Circolare n. 11/2015 aveva chiarito che se il Caf o il professionista presenta una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza, la relativa responsabilità è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, ridotta di un ottavo (articolo 13, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) sempreché il versamento venga effettuato entro la data del 10 novembre.


Pertanto, il CAF o professionista è tenuto alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente che, dopo aver inviato tempestivamente l’originario modello 730, presenti un modello 730 rettificativo (o comunicazione) entro il 10 novembre p.v.


730 tardivo – Differente è il caso in cui la dichiarazione originaria sia sta presentata in ritardo, ossia oltre il 7 luglio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione. In quest’ultimo caso, infatti, laddove il mod. 730 tardivo sia successivamente rettificato dal CAF o dal professionista entro il 10 novembre, alla sanzione per tardività si aggiunge quella per visto di infedele.




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