10 novembre 2015

730 rettificativo: ultimo giorno per le correzioni!

È partito il conto alla rovescia per gli ultimi ritocchi al mod. 730

Autore: redazione fiscal focus

Come più volte ricordato su queste pagine, oggi (10 novembre 2015) scade l’ultimo giorno utile per Caf e professionisti abilitati di poter trasmettere all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione rettificativa (c.d. “mod. 730 rettificativo”), qualora emerga l’apposizione di un visto di conformità infedele (es. non corretto riscontro della documentazione giustificativa di spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni) ovvero anomalie riscontrate nella dichiarazione non soggette a riserva di visto (es. errori su familiari a carico). La scadenza è di estrema importanza in quanto consente agli operatori, qualora si accorgono direttamente o su segnalazione del contribuente, della presenza di eventuali errori sul mod. 730 precompilato, di poter trasmettere una dichiarazione rettificativa che consente il versamento della sola somma dovuta a titolo di sanzione, senza dover quindi corrispondere anche i tributi e relativi interessi, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 241/1997.


730 rettificativo – I CAF e professionisti hanno il compito di verificare che i dati inseriti nel mod. 730 precompilato siano conformi rispetto ai documenti esibiti dal contribuente. Nell’eseguire tale controllo i suddetti soggetti rilasciano, per ciascun documento reso dal contribuente, un visto di conformità, che attesta la correttezza dei dati contenuti nel modello dichiarativo. Tuttavia, può accadere che i soggetti incaricati alla compilazione del 730 cadano in errore, ed è proprio in questo caso che si parla di “dichiarazione rettificativa”.


Cosa bisogna fare in tali casi? Ebbene, l’unica cosa da fare è apporre un visto di conformità infedele, che può essere emesso direttamente o su segnalazione del contribuente. Sul punto, la legge stabilisce che “se entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, la somma dovuta è pari all’importo della sola sanzione”.


Quindi in caso di visto di conformità infedele, i Caf o i professionisti abilitati sono direttamente tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. In tal modo viene salvaguardato il legittimo affidamento dei cittadini che si rivolgono ad operatori specializzati circa la definitività del loro rapporto con il Fisco. La responsabilità degli intermediari è però esclusa nel caso in cui l’infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, ad esempio nel caso in cui questi abbia presentato un documento contraffatto per poter beneficiare di una detrazione d’imposta.


Regime sanzionatorio - Sul punto, è possibile ricordare come l’Agenzia delle Entrate già con la Circolare n. 11/2015 aveva chiarito che se il Caf o il professionista presenta una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza, la relativa responsabilità è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, ridotta di un ottavo (articolo 13, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) sempreché il versamento venga effettuato entro la data del 10 novembre.


Pertanto, il CAF o professionista è tenuto alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente che, dopo aver inviato tempestivamente l’originario modello 730, presenti un modello 730 rettificativo (o comunicazione) entro il 10 novembre p.v. Differente è il caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in ritardo, ossia oltre il 7 luglio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione. In quest’ultimo caso, infatti, laddove il mod. 730 tardivo sia successivamente rettificato dal CAF o dal professionista entro il 10 novembre, alla sanzione per tardività si aggiunge quella per visto di infedele.


Violazioni inferiori a 30 euro – Infine, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/2015, i Caf o professionista è salvo da eventuali attività di accertamento o iscrizioni a ruolo qualora l’apposizione del visto di conformità infedele dia luogo a crediti erariali inferiori a 30 euro. A questi ultimi, quindi, si applica la disposizione contenuta nell’art. 12-bis del Dpr 602/1973, secondo il quale: “non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146”. In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il Dpr 16 aprile 1999, n.129, recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità, modificata nell’ammontare, dall’articolo 3, comma 10, del D.L. n. 16/2012 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012, che ha appunto innalzato a euro 30 il limite al di sotto del quale non si procede ad alcuna attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione.




Tali disposizioni, in particolare, trovano applicazione alle attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione poste in essere durante la loro vigenza, a prescindere dalla circostanza che tali attività facciano riferimento a pregressi periodi d’imposta. Di conseguenza, il suddetto limite economico, si applica anche con riferimento alle violazioni relative al rilascio del visto di conformità, per le attività poste in essere dagli uffici a decorrere dalla data in cui la disposizione acquista efficacia, ossia dal 1° luglio 2012.

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