Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 25 del 15 settembre 2014, ha chiarito che l’obbligo di richiedere il certificato antipedofilia sussiste solo al momento di assunzione del personale da adibire ad attività lavorative che stabiliscono un contatto diretto e regolare con minori. Al contrario, l’adempimento non è dovuto se il lavoratore, inizialmente assunto per un’attività che non determinava alcuno contatto con minori, sia poi destinato ad attività rientranti nell’obbligo. In ogni caso, l’adempimento non sussiste per le attività del settore alberghiero afferenti al ricevimento, portineria, cucina e pulizia piani.
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Antipedofilia. Chiarimenti dal MLPS (176 kB)
Antipedofilia. Chiarimenti dal MLPS - Lavoro & Previdenza N. 178-2014
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