Premessa – L’insidiosa questione sull’obbligatorietà o meno del parere di conformità in relazione all’avvio di un rapporto di apprendistato è giunta finalmente al termine. A sciogliere definitivamente il dubbio è stato lo stesso presidente del C.N.O. dei C.d.L., Marina Calderone, con una lettera aperta indirizzata ai consiglieri nazionale e revisori dei conti del C.N.O. dei C.d.L., a seguito di quanto appreso dall’interpello n. 16/2012 del Ministero del Lavoro. Infatti, dopo le diverse perplessità manifestate sul tema,culminate in un editoriale del presidente della Fondazione Studi dei C.d.l., Rosario De Luca, il M.L.P.S. chiarisce che non possono essere obbligatorie le clausole dei C.C.N.L. che prevedono la richiesta preventiva del parere di conformità all’Ente bilaterale. Tale chiarimento si pone assolutamente in linea rispetto alla posizione interpretativa illustrata dagli esperti della Fondazione Studi con la circolare n. 10/2012, dando di conseguenza torto agli enti bilaterali che volevano far rispettare a tutti i costi un obbligo non previsto dalla norma.
I quesiti – Il C.N.O. dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per far luce su due ordini di quesiti legati all’applicazione della nuova disciplina dell’apprendistato di cui al D.lgs. n. 167/2011. In particolare, viene chiesto se sia o meno obbligatorio il parere di conformità richiesto dalla contrattazione collettiva in relazione al Piano Formativo Individuale (PFI) e se sia o meno obbligatoria l’iscrizione all’Ente bilaterale di riferimento anche ai fini del rilascio di tale parere. Nel secondo quesito invece, viene chiesto se sia possibile recedere dal rapporto di apprendistato nel caso in cui l’apprendista si trova in un periodo di assenza temporanea per una delle cause previste e tutelate dall’ordinamento generale (malattia, infortunio, congedo parentale, ecc.).
Il parere di conformità – Per rispondere al primo quesito sollevato il Ministero del Lavoro fa riferimento all’art. 2 del T.U. dell’apprendistato, il quale stabilisce che gli Enti bilaterali possono definire esclusivamente il piano formativo individuale, sulla base anche “di moduli e formulari”. Mentre sul piano della validità della stipulazione del contratto in generale, gli Enti bilaterali assumono un ruolo piuttosto marginale e non di certo necessario. Ciò detto, è possibile affermare che gli Enti bilaterali svolgono sì un ruolo fondamentale, ma non possono configurarsi come presupposto essenziale di carattere generale per una valida stipulazione del contratto di apprendistato. Pertanto, sono del tutto legittimi i rapporti di apprendistato avviati anche senza la richiesta di parere agli Enti bilaterali purché venga sottoscritto il piano formativo individuale entro 30 giorni dall’avvio del rapporto.
Assenza temporanea – Con riferimento al secondo quesito, concernente la possibilità di recedere dal rapporto di apprendistato nelle ipotesi di assenza temporanea (malattia, infortunio, congedo parentale, ecc.), viene chiarito che anche nel contratto di apprendistato trovano applicazione le disposizioni limitatrici del licenziamento (es. matrimonio, gravidanza, ecc.). Tuttavia, al termine dei periodi di divieto, il datore di lavoro ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, così come stabilito dall’art. 2, c. 1, lett. m), del D.Lgs. n. 167/2011. In tal caso, il termine di preavviso, decorso il quale il rapporto non potrà ritenersi risolto, non potrà che decorrere, se non dal termine del periodo di formazione, dal termine dei periodi di divieto di licenziamento sopra indicati.
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