Premessa –La Fondazione Studi C.d.L., su un interrogativo avanzato da un’azienda che ha assunto un apprendista con contratto di “apprendistato professionalizzante” in data 14.05.2012, chiarisce che il piano formativo individuale va redatto sempre e comunque, anche se l’azienda si avvale di una formazione esterna. Infatti, l’assunzione dell’apprendista si perfeziona con la predisposizione del piano formativo nei termini indicati dalla legge ed esso deve essere coerente con le disposizioni previste dal C.C.N.L. di riferimento.
Il quesito –Nel dettaglio, un’azienda che ha assunto un apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante, chiede se il piano formativo va redatto entro i 30gg dalla data di assunzione anche se l’azienda si avvale della formazione esterna. Inoltre, per quanto riguarda gli apprendisti assunti dal 1.05.2011 al 25.04.2012, con formazione esclusivamente aziendale, si chiede se deve essere eseguita un’ulteriore comunicazione oltre la redazione del piano formativo.
Il parere dei C.d.L. –Innanzitutto, gli esperti della Fondazione chiariscono che la legge richiede obbligatoriamente la forma scritta, sia del contratto che del patto di prova, nonché del relativo piano formativo individuale. Per quest’ultimo documento, infatti, non può essere altrimenti visto che esso indica i contenuti della formazione da impartire nel corso dell’apprendistato, definendo altresì i moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva. Pertanto, il piano formativo individuale va sempre redatto poiché il contratto di apprendistato si perfeziona con la predisposizione del piano formativo dei termini indicati dalla legge. Quanto agli apprendisti assunti in precedenza, dal 1.05.2011 al 24.04.2012, il D.G.R. n. 525/2012 afferma: “in caso di apprendistato professionalizzante con formazione interna all’azienda (di cuiall’art. 49 D.lgs. 276/03 comma 5 ter), qualora si intenda procedere con la formazioneesclusivamente aziendale e si possegga la capacità formativa secondo i requisiti previsti dalproprio CCNL applicato o secondo i requisiti regionali previsti dalla D.G.R. n. 3434/2007, ènecessario completare la e confermare dipossedere la capacità formativa interna”. Infine, i C.d.L. affermano che il piano formativo va redatto entro 30gg dalla data di pubblicazione del T.U. sull’apprendistato (25 ottobre 2011), per le assunzioni precedenti tale data; oppure entro 30gg dalla data di assunzione per i contratti successivi alla predetta data.
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