5 giugno 2015

Apprendistato. Trasformazione ok se manca il recesso scritto

Serve il recesso scritto per evitare che l’apprendistato sia considerato a tempo indeterminato al termine del periodo formativo

Autore: Redazione Fiscal Focus
In caso di mancato recesso scritto preceduto da preavviso, il contratto di apprendistato può considerarsi a tutti gli effetti un contratto a tempo indeterminato. Infatti, la disdetta intimata al termine del rapporto nel rispetto del preavviso, rappresenta la legittima manifestazione della volontà di non trasformare l’apprendistato in un normale rapporto a tempo indeterminato quando è ormai esaurita la causa negoziale dello “speciale” contratto.
Quindi, qualora il datore di lavoro non faccia pervenire all’apprendista la formale disdetta con l’osservanza del periodo di preavviso, il rapporto di lavoro prosegue a tempo indeterminato.

A chiarirlo sono gli esperti della Fondazione Studi in risposta a un quesito giunto dalla rete.

Il quesito – La Fondazione Studi CdL è stata interrogata in merito alla trasformazione di un contratto di apprendistato professionalizzante in uno a tempo indeterminato. In particolare, è stato chiesto se un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 6 anni, stipulato in data 1 aprile 2009 (quindi scaduto il 31 marzo 2015), è da considerarsi a tempo indeterminato o cessa in automatico, tenendo conto che non sia intervenuto un recesso scritto preceduto da preavviso.

Risposta CdL – Gli esperti della Fondazione Studi chiariscono dapprima che l’apprendistato è uno speciale contratto di lavoro, avente causa formativa ed al tempo stesso occupazionale, in quanto accanto alla funzione tipica di scambio, prestazione contro retribuzione, nel sinallagma contrattuale si inserisce anche la necessaria formazione professionale che il datore di lavoro sarà tenuto a garantire all’apprendista, direttamente o mediante soggetti in possesso di idonee conoscenze.
Durante il periodo formativo il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, anche anteriormente alla scadenza del termine per il compimento dell’addestramento, senza incorrere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso ante tempus previsti per il contratto a tempo determinato.

Il periodo di apprendistato, in particolare, si conclude con l’acquisizione della professionalità che ha costituito l’obiettivo formativo del rapporto. Alla scadenza del contratto, il datore può decidere, indipendentemente dall’acquisizione o meno della qualifica da parte dell’apprendista, di recedere dal contratto; in tal caso dovrà dare al lavoratore formale disdetta con l’osservanza del periodo di preavviso.

Tale disdetta, intimata al termine del rapporto nel rispetto del preavviso, rappresenta la legittima manifestazione della volontà di non trasformare l’apprendistato in un normale rapporto a tempo indeterminato quando è ormai esaurita la causa negoziale dello “speciale” contratto.
Infatti, non bisogna dimenticare che la disdetta assume natura di negozio unilaterale recettizio (Cass., sez. lav., 28 marzo, 1986 n. 2213), in quanto si atteggia, di fatto, come un recesso ad nutum, da considerarsi legittimo (ex plurimis Cass., sez. lav., 21 ottobre 1986 n. 6180).
Quindi, laddove il recesso non intervenga, come nel caso di specie, il rapporto di lavoro prosegue a tempo indeterminato.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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