5 ottobre 2015

Apprendistato. Tutto pronto per l’alternanza scuola-lavoro

È stato messo nero su bianco il decreto per dar vita al nuovo “sistema duale” scuola-lavoro

Autore: Redazione Fiscal Focus
A distanza di un mese circa dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015, che ha introdotto interessanti novità in merito al contratto d’apprendistato, nella Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre scorso è stato approvato l’Accordo sul progetto riguardante “Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale", che dà il via libera definitivo a una sperimentazione sulla quale c'era già stata un’intesa di massima tra i diversi attori, volto a dare forma concreta alla "via italiana del sistema duale" di apprendimento. A tal fine, è stato redatto uno schema di Decreto Interministeriale (MLPS-MIUR-MEF), che definisce gli standard formativi dell’apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, ai sensi dell’art. 46, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2015.

"Questa sperimentazione parte dalla consapevolezza che per far decollare il nuovo sistema di apprendistato per la qualifica e il diploma e quello in alta formazione e ricerca, introdotto dai recenti decreti attuativi del Jobs Act, è richiesta una fase di accompagnamento che consenta di presidiare, insieme alle Regioni, tutti i processi di governance locale, finalizzandola alla costruzione di modelli condivisi come base su cui poi consolidare il nascente sistema duale", dichiara il Sottosegretario presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Bobba.

Ambito di applicazione – Il Decreto Interministeriale, rivolto alla prima e terza tipologia d’apprendistato – vale a dire all’“Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” e all’”Apprendistato di alta formazione e ricerca" – specifica che per dar vita a un contratto d’apprendistato, l’istituzione formativa e il datore di lavoro devono sottoscrivere il protocollo che definisce i contenuti e la durata della formazione interna ed esterna dell’impresa
Requisiti datore di lavoro – Il datore di lavoro che intende stipulare uno dei due contratti d’apprendistato appena menzionati, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: capacità strutturali; capacità tecniche; capacità organizzative e professionali; capacità formative per accogliere apprendisti singolarmente o come gruppo classe.

Durata – Quanto alla durata, essa non potrà essere superiore a sei mesi e non può, in ogni caso, essere superiore a:
tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di stato;
un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente;
• un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
È prevista, inoltre, la possibilità di prorogare il contratto d’apprendistato fino a un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale.

Valutazione – L’apprendista, infine, è soggetto a una valutazione – concordata tra le parti – e l’organizzazione didattica è articolata in ore di formazione sia esterne che interne.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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