L’apprendistato di primo livello è un contratto di lavoro finalizzato a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani tra i 15 e i 25 anni che hanno il duplice obiettivo di acquisire un diploma e delle specifiche competenze professionali. Ha una durata minima di 6 mesi e si differenzia dagli altri contratti di apprendistato proprio per la sua valenza “duale”.
Apprendistato di primo livello: di cosa si tratta? - È un contratto di lavoro attivabile solo per coloro che hanno compiuto 15 anni di età e sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all’interno di un percorso scolastico o formativo. La finalità di questa tipologia di contratto, è il conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado, ovvero l’apprendistato per:
- acquisire la qualifica e il diploma professionale;
- acquisire il diploma di istruzione secondaria superiore;
- acquisire il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- conseguire l’ammissione all’esame di Stato.
L’apprendistato di primo livello viene anche detto “apprendistato per qualifica o diploma professionale” o contratto di apprendistato “duale”.
Requisiti per diventare apprendista di primo livello – Gli apprendisti devono avere un’età compresa tra i 15 e i 25 anni non compiuti, ed essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’attivazione del contratto di apprendistato; praticamente per poter accedere al periodo di formazione scuola/impresa, il ragazzo deve aver terminato il ciclo di studi precedente.
Qual è la retribuzione per questa tipologia di contratto di lavoro? - La retribuzione dell’apprendista è definita dal CCNL specifico di riferimento e può essere:
- fino a 2 livelli inferiori a quello dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica alla quale è finalizzato il contratto;
- stabilita in misura percentuale rispetto a quella dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica alla quale è finalizzato il contratto.
Com’è strutturato l’apprendistato di primo livello - L’apprendistato di primo livello è strutturato in modo duale per l’appunto, in grado di coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative. Tale tipo di contratto può essere stipulato in tre momenti:
- prima dell’avvio del percorso formativo, purché la persona risulti già iscritta al percorso formativo;
- contestualmente, all’avvio del percorso formativo;
- in itinere, a percorso formativo avviato, purché sia garantita la durata minima contrattuale di 6 mesi e il rispetto dell’orario minimo ordinamentale, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Al termine del percorso di apprendistato e al conseguimento del titolo di studio previsto, il rapporto di lavoro può:
- continuare come un normale contratto a tempo indeterminato;
- trasformarsi in un contratto di apprendistato professionalizzante.
Indispensabile, in questo contesto, diventa la figura del tutor. Ci sono due tipi di tutoraggio:
- quello formativo che assiste l’apprendista nel rapporto con l’istituzione formativa, monitora l’andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato;
- quello aziendale che può coincidere anche con il datore di lavoro, e che favorisce l’inserimento dell’apprendista nell’impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, trasmettendogli le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative.
In collaborazione con il tutor formativo, fornisce all’istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell’apprendista e l’efficacia dei processi formativi.
Tali figure sono individuate nel Piano Formativo Individuale (PFI). Entrambe garantiscono l’integrazione tra la formazione interna ed esterna, collaborano alla compilazione del dossier individuale dell’apprendista e garantiscono l’attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall’apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.
Quanto dura un contratto di apprendistato di primo livello - La durata del contratto di apprendistato di primo livello non può mai essere inferiore a sei mesi e non può, in ogni caso, essere superiore a:
- 3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
- 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
- 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato di cui all’articolo 15, comma 6, del Decreto Legislativo n. 226 del 2005;
- 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore;
- 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
- 1 anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente.
Agevolazione contributiva - Per i contratti di apprendistato di primo livello il datore di lavoro ha diritto ad applicare un’aliquota contributiva agevolata a carico dell’apprendista pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione e per il primo anno successivo alla formazione. Dal 1° gennaio 2024 non è più possibile godere dello sgravio totale che fino al 2023 veniva riconosciuto alle imprese fino a 9 dipendenti.
Tutele per l’apprendista - Per la figura di apprendistato di primo livello sono previste tutte le tutele in materia di previdenza e assistenza sociale obbligatoria:
- IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
- assegno per il nucleo familiare o assegno unico figli;
- assicurazione contro le malattie;
- maternità obbligatoria;
- assicurazione sociale per l’impiego (ASpI);
- INAIL: assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Quali sono i requisiti che deve possedere il datore di lavoro - Il datore di lavoro per poter formulare questa tipologia di contratto, deve possedere le seguenti capacità:
- strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
- tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva;
- formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento della formazione.