Premessa - Stop alla visita medica pre-assuntiva dei minorenni. Pertanto, le visite mediche preventive di riconoscimento dell’idoneità all’attività e quelle periodiche non potranno più essere richieste dagli organi competenti. Stessa sorte tocca per gli aspiranti apprendisti, tranne che nel caso di lavorazioni a rischio. La novità è rilevabile nel Decreto del Fare (D.L. 69/2013, convertito nella L. n. 998/2013) che ha previsto una semplificazione in materia di certificazione sanitaria.
Visita medica per gli apprendisti - L’art. 9, D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668 (Regolamento per l’esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato) prevedeva per gli apprendisti un previo accertamento dell’idoneità fisica al lavoro che avrebbero dovuto svolgere e, nel caso di specie, la competenza era affidata alle ASL. In realtà la visita medica pre-assuntiva per gli apprendisti, prevista dall’art. 4, Legge n. 25/1955, era stata abrogata dall’art. 23, comma 5, Legge n. 133/2008, per cui era rimasto esclusivamente l’obbligo di verifica dell’idoneità psico-fisica al lavoro per i soli apprendisti minorenni in virtù dell’art. 8, Legge n. 977/1967 che prevedeva tale obbligo per tutti i lavoratori minorenni, indipendentemente dal fatto che la loro assunzione avvenisse o meno con contratto di apprendistato. Ora, il Decreto del Fare ha messo in soffitta tale adempimento.
La vista medica per i minori - Posto che ai sensi dell’art. 1 della L. n. 977/1967 è:
- bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico;
- adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all’obbligo scolastico;
l’art. 8 della medesima legge prevedeva che potevano essere ammessi al lavoro i bambini - in possesso dell’autorizzazione rilasciata dalle DTL, impegnati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo - e gli adolescenti, previo riconoscimento, a seguito di visita medica, dell’idoneità all’attività lavorativa cui sarebbero stati adibiti. Al riguardo, va precisato che per tali soggetti alla visita medica preventiva si affiancava la visita medica periodica la quale andava effettuata ad intervalli non superiori ad un anno ed entrambe le visite dovevano essere effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del SSN. Inoltre, il giudizio sull’idoneità o sull’inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro doveva essere comunicato per iscritto: al datore di lavoro; al lavoratore; e ai titolari della potestà genitoriale (i genitori potevano anche richiedere copia della documentazione sanitaria). Ora, con l’abolizione del citato art. 8, Legge n. 977/1967, le visite mediche preventive di riconoscimento dell’idoneità all’attività e quelle periodiche non potranno più essere richieste dagli organi competenti per cui, di conseguenza, non sarà più neanche applicabile la sanzione prevista dall’art. 26, comma 2, della medesima legge che puniva l’inosservanza degli obblighi in questione con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda fino a 5.164 euro. Rimane in vigore però l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.
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