22 dicembre 2015

Artigiani e commercianti Unico 2013: emessi gli avvisi di addebito

Attivata la procedura per la formazione degli avvisi di addebito per l’anno d‘imposta 2012 notificati nel corso dell’anno 2014

Autore: redazione fiscal focus

In arrivo gli avvisi bonari per gli artigiani e commercianti. L’INPS, infatti, ha comunicato che è stata attivata la procedura centralizzata di formazione degli avvisi di addebito per l’anno d’imposta 2012 notificati nel corso dell’anno 2014. Procedura, questa, che interessa anche gli annid’imposta 2010 e 2011 notificati nel 2014 nonché le posizioni con segnalazione di rateazione decaduta per interruzione dei pagamenti comunicate da Agenzia delle Entrate.


Le partite oggetto di infasamento saranno quelle per le quali l’importo comunicato da Agenzia delle Entrate coincida con il credito risultante dagli archivi dell’Istituto. La procedura di gestione delle partite creditorie con importi divergenti sarà oggetto di apposito rilascio nel corso del 2016.


A darne notizia è stato l’INPS con il Messaggio n.7526 di ieri.



Emissione avvisi di addebito - L’art. 1 del D.Lgs. n. 462/1997 ha disposto che per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e premi previdenziali e assistenziali che, ai sensi del D.Lgs. n° 241/1997, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte dirette.


Per quanto attiene le modalità di recupero è previsto l’invio ai contribuenti, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di apposita comunicazione (CIR) al fine di rendere noto a questi ultimi l’esito della dichiarazione stessa, ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 54 bis del D.P.R. 633/1972.


La determinazione degli importi dei contributi a debito è stata effettuata direttamente dall’Amministrazione Finanziaria sulla scorta dei dati dichiarati nel quadro RR del modello UNICO, previo raffronto con le somme versate, al medesimo titolo, nell’anno precedente. Nella liquidazione dei contributi sono state prese in considerazione soltanto le somme relative alla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, in quanto, a seguito delle procedure di recupero avviate dall’Istituto, vengono assunti come versati i contributi relativi al minimale .




In caso di segnalazione di errori da parte dei contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a riliquidare la comunicazione (CIR).

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