Premessa – L’artigiano senza cassa confluisce direttamente all’INPS. Ebbene sì, perché l’iscrizione all’albo non ha più un valore costituito dell'obbligazione previdenziale. In altri termini l’obbligo contributivo dell’artigiano passa dall’effettivo esercizio dell’attività svolta. Infatti a nulla rileva la mancata iscrizione all’Albo delle imprese artigiane per far scattare l’obbligo contributivo. Ciò che importa dunque, è l’effettivo svolgimento dell’attività artigianale e non l’iscrizione all’Albo. In tal caso il destinatario deve versare i contributi per l’intero periodo dell’attività svolta, a nulla rilevando neanche l’eventuale carenza dei requisiti tecnico-professionali. A ribadire tale concetto è l’INAIL con la circolare n. 38/2012 fornendo specifiche direttive agli ispettori come eseguire accertamenti e verifiche a partire dal 13 luglio 2011.
D.L. Sviluppo 2011 – Il principio trae origine dal D.L. n. 70/2011 (c.d. “Decreto sviluppo 2011”), convertito dalla Legge n. 106/2011, il quale specifica, in materia di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, che l'assoggettamento all'obbligazione contributiva previdenziale del lavoratore artigiano è connesso con l'effettivo svolgimento della specifica attività.
Istruzioni operative - Qualora il personale ispettivo dell’INAIL rilevi la natura artigiana di un'impresa a seguito di accertamenti o verifiche ispettive, deve tempestivamente comunicare all'ufficio del registro delle imprese gli elementi utili per l'iscrizione d'ufficio del soggetto all'albo provinciale delle imprese artigiane. In buona sostanza questa è la prassi a cui attualmente l’INAIL già si attiene. Infatti, viene ribadita la validità e l'efficacia delle precedenti istruzioni in base alle quali, l'inquadramento provvisorio può essere effettuato dall'INAIL soltanto nei casi in cui: il datore di lavoro abbia già presentato domanda d'iscrizione alla commissione provinciale per l'artigianato e la domanda non sia stata ancora definita dalla commissione stessa; la natura artigiana dell'impresa sia dichiarata dal datore di lavoro ovvero accertata in seguito a verifica ispettiva, in presenza dei requisiti di qualifica artigiana previsti dalla normativa in materia. In tali casi, le Sedi INAIL devono provvedere: ad accordare l'inquadramento provvisorio nel settore artigianato; a comunicare all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane; a segnalare la fattispecie all'Inps, per gli aspetti di competenza.
INAIL - Unioncamere/Infocamere – Infine, l’INAIL fa sapere che a partire dal prossimo mese di settembre sarà aperto un tavolo tecnico con Unioncamere/Infocamere finalizzato alla definizione di modalità di comunicazione al registro delle imprese, al cui esito verranno trasmesse le istruzioni tecnico-operative.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata