Premessa –L’obbligo contributivo dell’artigiano passa dall’effettivo esercizio dell’attività svolta. Infatti a nulla rileva la mancata iscrizione all’Albo delle imprese artigiane a far scattare l’obbligo contributivo. Ciò che importa all’INPS dunque, è l’effettivo svolgimento dell’attività artigianale e non l’iscrizione all’Albo. In tal caso il destinatario deve versare i contributi per l’intero periodo dell’attività svolta, a nulla rilevando neanche l’eventuale carenza dei requisiti tecnico-professionali. Lo comunica l’INPS con la circolare n. 80 dell’8 giugno 2012, fornendo dunque interessanti chiarimenti in ordine alla portata delle norme che regolano l’iscrizione presso l’albo provinciale delle imprese artigiane e l’imposizione contributiva.
Obbligo contributivo –In via preliminare, per l’avvio di un’impresa artigiana l’INPS chiarisce che non appena l’interessato presenti tramite ComUnica la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana, scatta automaticamente l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane con la decorrenza prevista nella dichiarazione medesima, ossia dalla data di inizio dell’attività dichiarata dalrichiedente. Altra conseguenza che deriva dalla suddetta dichiarazione è l’obbligo contributivoanche nel caso in cui l’Organismo a cui è affidata la tenuta dell’Albo deliberi una diversa decorrenza.Nel ribadire quanto precisato in premessa, quel che conta è l’effettivo esercizio dell’attività artigianale: ove sussista tale elemento fattuale l’interessato saràtenuto al versamento contributivo per l’intero periodo di svolgimento dell’attività stessa, anulla rilevando l’eventuale carenza dei requisiti tecnico–professionali. Inoltre, anche se tale carenza fosse rilevata ex post dagli Organismi regionali competenti,l’iscrizione ai fini previdenziali potrà essere effettuata con la decorrenza riscontrata dall’enteaccertatore anche per periodi pregressi indipendentemente dall’iscrizione all’Albo. In tal caso non si avrà il venir meno dell’obbligo contributivo alla gestione artigiani per il periodo di esercizio effettivo accertato, che permarrà comunque fino alla data della delibera di cancellazione del soggetto dall’Albo. Tale procedimento si applica alle verifiche ispettive ed accertamenti d’ufficio successivi al 13 luglio 2011.
Requisiti tecnico-professionali – Com’ è noto, per iscriversi all’Albo delle imprese artigiane è necessario essere in possesso di alcuni requisiti personali e professionali, la cui sussistenza è legata a una peculiare preparazione che implica responsabilità a tutela e garanzia degli utenti. A titolo esemplificativo l’INPS cita i seguenti requisiti:diploma di laurea in materia tecnica conseguito presso un’ università statale o legalmente riconosciuta;diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria con successivo periodo d’inserimento di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di una impresa delsettore;attestato di idoneità tecnico-sanitaria;prestazione lavorativa svolta per un periodo non inferiore a tre anni alle direttedipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività a cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore.
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