23 agosto 2016

ASDI: esteso per tutto il 2016

Autore: BONADDIO DANIELE
Pubblicato in GU il D.I. che conferma la possibilità di accedere all’ASDI anche per il 2016
Ampliata, anche per il 2016, la sperimentazione dell’ASDI (Assegno di disoccupazione). Si tratta, in particolare, del nuovo ammortizzatore sociale di sostegno al reddito, rivolto in favore di coloro che, dopo aver percepito l'indennità di disoccupazione (NASpI) per la sua intera durata entro il 31 dicembre 2016, si trovano ancora in stato di disoccupazione e versano in una condizione di particolare disagio economico.
La conferma arriva per mezzo del D.I. del 23 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016, che ricalca quanto già disposto dal D.I del 29 ottobre 2015 per quanto concerne le modalità di accesso.
ASDI – All’art. 16 del D.Lgs. n. 22/2015 (Titolo III “Assegno di disoccupazione”) è stato introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2015, un nuovo assegno di disoccupazione, denominato ASDI.
Il nuovo ammortizzatore sociale, nato con l’intento di fare da paracadute per chi ha esaurito l’intera NASpI nel 2015, è rivolto a coloro che siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.
Ora, il Decreto Interministeriale del 23 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016, dispone la prosecuzione della sperimentazione dell’ASDI, fino al 31 dicembre 2016, secondo le modalità già indicate nel Decreto Interministeriale del 29 ottobre 2015. A tal fine, per il 2016, oltre alle risorse già stanziate (200 milioni), il Decreto Legislativo n. 148 del 2015 e la Legge di Stabilità 2016 hanno messo a disposizione ulteriori 400 milioni di euro.
Soggetti beneficiari - In particolare, l'ASDI è concesso ai lavoratori che:
• abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2016, della NASpI per la sua durata massima;
• siano ancora in stato di disoccupazione ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo n. 181 del 2000, al termine del periodo di fruizione della NASpI;
• siano, al termine del periodo di fruizione della NASpI, componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18 o abbiano un'età pari a 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
• siano in possesso di un’attestazione dell'ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell'indicatore pari o inferiore ad euro 5.000. Ai fini del mantenimento dell'ASDI, la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE è aggiornata in gennaio, entro il termine del mese. In mancanza di aggiornamento della dichiarazione, il beneficio è sospeso. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, ai fini della richiesta dell'ASDI può essere utilizzata un’attestazione dell'ISEE corrente;
non abbiano usufruito dell'ASDI per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.
Durata e importo - La durata massima dell’assegno è di 6 mesi e viene erogato mensilmente a decorrere dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della NASpI. Mentre l’importo è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita e, comunque, in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale (448,07 euro). Tuttavia, tale importo può essere aumentato per eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura di seguito riportata:
• 89,70 euro con 1 figlio a carico;
• 116,60 euro con 2 figli a carico;
• 140,80 euro con 3 figli a carico;
• 163,82 euro con 4 o più figli a carico.
Adempimenti del lavoratore – Affinché il lavoratore possa godere della prestazione di sostegno al reddito in trattazione, è necessario che quest’ultimo si impegni a:
• partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
• partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, nonché, ove occorra, ai tirocini di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" del 22gennaio 2015;
• accettare congrue offerte di lavoro, come definite dall'art.4, commi 41, lettera b), e 42, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
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