20 novembre 2015

ASpI per lavoratori sospesi: indennizzi a maglie larghe

I lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali riceveranno l’ASpI anche per le richieste pervenute nel periodo “24 settembre-12 ottobre 2015”

Autore: redazione fiscal focus

Si amplia il campo di applicazione dell’ASpI per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali. Infatti, è possibile indennizzare i periodi, autorizzati dagli Enti Bilaterali, di sospensione del 2015– sempre nel rispetto del limite normativo dei 90 giorni nel biennio mobile – indicati nelle richieste pervenute entro la data del 12 ottobre 2015, anche se si tratta di periodi successivi al 23 settembre 2015, purché il periodo di sospensione abbia inizio in data antecedente al 24 settembre 2015.


A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 7037/2015.


ASpI per lavoratori sospesi – La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) all’art. 3, co. 17 ha riconosciuto – in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 – l’indennità ASpI anche per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali. La durata massima del trattamento, in tal caso, non può superare 90 giornate da computare in un biennio mobile. A tal fine, sono stati dedicati risorse finanziarie per un importo non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno dei suddetti anni.


Stop all’ASpI - Ora, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015 (24 settembre 2015), è stata prevista l’abrogazione della suddetta norma. Ragione per cui, l’INPS – su parere concorde del Ministero del Lavoro - non potrà più erogare prestazioni di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” per le giornate di sospensione intervenute dal 24 settembre 2015.


Cosa significa tutto questo? La risposta è rinvenibile tra le righe del messaggio n. 6024/2015. In pratica, per le richieste di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi”, per periodi che contengono anche le giornate successive al 23 settembre 2015, la procedura INPS, al momento della liquidazione delle suddette indennità, automaticamente prenderà in considerazione solo i periodi fino al 23 settembre 2015, ultimo giorno di vigenza della normativa.


Sul punto, è intervenuto successivamente il Ministero del Lavoro (Circolare n. 27/2015) fornendo un’interpretazione più estensiva della norma di abrogazione ponendo in particolare rilievo la validità degli impegni assunti dalle parti in sede di consultazioni sindacali, attraverso accordi stipulati prima dell’entrata in vigore della norma abrogativa, che abbiano però previsto l’inizio delle sospensioni entro il 23 settembre 2015 – giorno precedente l’abrogazione della norma – e le cui istanze siano state presentate entro il 12 ottobre 2015, fermo restando il limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2015.




Chiarimenti INPS – L’INPS, ora, ha chiarito che è possibile indennizzare le richieste pervenute entro la data del 12 ottobre 2015, anche se si tratta di periodi successivi al 23 settembre 2015, purché il periodo di sospensione abbia inizio in data antecedente al 24 settembre 2015. Mentre per le domande presentate dal 29 settembre 2015 al 12 ottobre 2015 (periodo in cui la procedura non permetteva, sulla base delle prime indicazioni Ministeriali, la presentazione di richieste che contenevano periodi di sospensione successivi all’abrogazione della norma, limitando quindi l’indicazione del periodo di fine sospensione ad una data antecedente o coincidente con il 23 settembre 2015) l’Istituto previdenziale chiederà, tramite Pec, agli Enti Bilaterali interessati che hanno autorizzato la prestazione, di far pervenire, per ciascun lavoratore inserito nella richiesta, l’indicazione della data di fine sospensione prevista dagli accordi stipulati entro la data del 23 settembre 2015, in modo da consentire all’INPS di variare la fine del periodo richiesto senza bisogno di ripresentazione dell’istanza.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy