29 luglio 2016

Autocertificazione esonero disabili: a fine mese l’invio del modello

Le aziende “pericolose” possono esonerarsi dall’obbligo del collocamento obbligatorio: la domanda va fatta entro il 31/7

Autore: DANIELE BONADDIO
Si avvicina il termine entro il quale i datori di lavoro possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di assunzioni di lavoratori disabili. Infatti, entro il 31 luglio 2016 (il termine originario era dell’1 luglio 2016), bisogna inviare telematicamente alla Banca dati del collocamento obbligatorio, tramite il sito Cliclavoro, un’autocertificazione datoriale dove si attesta che il datore di lavoro vuole esonerarsi dall’obbligo dell’art. 3 della L. n. 68/1999, pagando un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

L’esonero - Con Decreto Interministeriale Lavoro-Economia del 10 marzo 2016, pubblicato in GU il 2 maggio 2016, sono state stabilite le modalità di versamento del contributo esonerativo, a cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici (art. 3 della L. n. 68/1999) i quali intendano autocertificare l’esonero dall’obbligo di assunzione nel caso in cui le lavorazioni per le quali sarebbe necessario assumere, prevedano un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille. In questo caso, i datori di lavoro menzionati, dovranno versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Importo, questo, che sale a 2.022,24 euro a trimestre per ogni disabile non assunto, considerato che - indipendentemente dal CCNL applicato - il contributo è calcolato convenzionalmente su 5gg lavorativi a settimana, pari a 22 giorni lavorativi a mese (30,64*22gg*3 mesi).

Il versamento del contributo esonerativo deve essere effettuato tramite bonifico bancario ordinario intestato al MLPS, utilizzando il codice IBAN comunicato attraverso il portale istituzionale (www.cliclavoro.it). Il primo versamento del contributo esonerativo dovrà essere effettuato nei 5 giorni lavorativi precedenti l'autocertificazione e deve coprire il periodo dalla data in cui il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell'esonero al termine del trimestre in cui è presentata l'autocertificazione. Mentre i pagamenti successivi al primo vanno effettuati con cadenza trimestrale entro il giorno 10 del mese successivo al termine del trimestre già coperto da versamento e coprono in ogni caso l’intero trimestre in cui vengono versati.

Attenzione. In caso di mancato versamento dell’esonero contributivo, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi dell’esonero ed è tenuto a presentare, entro 60gg dal termine del trimestre coperto da versamento, la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità.

Termini d presentazione- L’autocertificazione in questione dovrà essere effettuata dal legale rappresentate dell’azienda che intende avvalersi dell'esonero e deve contenere la data dalla quale ha inteso avvalersi dell'esonero, la quale non può essere antecedente al 24 settembre 2015 né successiva al 31 dicembre 2015, dichiarando gli estremi e l’importo del versamento effettuato relativo al trimestre in cui l’autocertificazione è presentata.

L’esonero dovrà essere dichiarato con un’apposita autocertificazione datoriale da inviare telematicamente alla Banca dati del collocamento obbligatorio, tramite il sito Cliclavoro non più entro l’1 luglio 2016 ma entro il 31 luglio 2016.

Infatti con nota direttoriale n. 33/3879 del 1° luglio 2016 della Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali e della Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica e della comunicazione del Ministero del Lavoro, è stata comunicata la “proroga al 31 luglio 2016 del termine di cui all’art. 5 del Decreto Interministeriale 10 marzo 2016 relativo all’invio telematico dell’autocertificazione dell’esonero dagli obblighi di assunzione di cui alla Legge 68/1999 per i datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille”.

Le motivazioni - In particolare, la proroga si è resa necessaria in quanto sulla base delle segnalazioni ricevute dal Ministero dalle aziende che hanno già utilizzato la procedura telematica per la trasmissione delle autocertificazioni, si è ritenuto necessario “dover intervenire su alcune logiche di verifica e calcolo applicate dalla suddetta procedura telematica […] al fine di poter apportare al sistema gli aggiornamenti”.
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