30 luglio 2016

Autocertificazione esonero disabili: proroga bis

Nuova proroga per l’esonero dei disabili: autocertificazione entro l’8 agosto 2016

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Arriva la seconda proroga dell’anno per i datori di lavoro che intendono autocertificare l'esonero dall'obbligo di assunzioni di lavoratori disabili. L’ulteriore differimento del termine, che era già stato prorogato dall’1 luglio al 31 luglio 2016, porta la nuova data dell’8 agosto 2016; ciò al fine di consentire ai soggetti interessati di recepire le indicazioni fornite pochi giorni fa dal Dicastero con riferimento all’esonero parziale.

A darne notizia è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Nota n. 4372/2016.

Infatti, entro il 31 luglio 2016 (il termine originario era dell’1 luglio 2016), bisogna inviare telematicamente alla Banca dati del collocamento obbligatorio, tramite il sito Cliclavoro, un’autocertificazione datoriale dove si attesta che il datore di lavoro vuole esonerarsi dall’obbligo dell’art. 3 della L. n. 68/1999, pagando un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

L’esonero - Con Decreto Interministeriale Lavoro-Economia del 10 marzo 2016, pubblicato in GU il 2 maggio 2016, sono state stabilite le modalità di versamento del contributo esonerativo, a cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici (art. 3 della L. n. 68/1999) i quali intendano autocertificare l’esonero dall’obbligo di assunzione nel caso in cui le lavorazioni per le quali sarebbe necessario assumere, prevedano un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille. In questo caso, i datori di lavoro menzionati, dovranno versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Importo, questo, che sale a 2.022,24 euro a trimestre per ogni disabile non assunto, considerato che - indipendentemente dal CCNL applicato - il contributo è calcolato convenzionalmente su 5gg lavorativi a settimana, pari a 22 giorni lavorativi a mese (30,64*22gg*3 mesi).

Campo di applicazione - Data la portata della norma, occorre rispettare i seguenti tre requisiti:


1. occupare addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille;



2. autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 per quanto concerne i medesimi addetti;



3. versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 della Legge 68 del 1999 un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.



Termini d presentazione- L’autocertificazione in questione dovrà essere effettuata dal legale rappresentate dell’azienda che intende avvalersi dell'esonero e deve contenere la data dalla quale ha inteso avvalersi dell'esonero, la quale non può essere antecedente al 24 settembre 2015 né successiva al 31 dicembre 2015, dichiarando gli estremi e l’importo del versamento effettuato relativo al trimestre in cui l’autocertificazione è presentata.

L’esonero dovrà essere dichiarato con un’apposita autocertificazione datoriale da inviare telematicamente alla Banca dati del collocamento obbligatorio, tramite il sito Cliclavoro non più entro il 31 luglio 2016 ma entro l’8 agosto 2016.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy