28 luglio 2016

Aziende in fallimento: quando è possibile chiedere la CIGS?

Definite meglio le circostanze per le quali è possibile chiedere la CIGS per le aziende in fallimento o soggette a procedura concorsuale

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 24/2016, torna a parlare di CIGS, e questa volta lo fa fornendo utili precisazioni circa la possibilità per le imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, e in concordato con continuità aziendale di richiedere per i propri dipendenti il trattamento straordinario di integrazione salariale. In particolare, è possibile concedere la CIGS in tali circostanze, sempreché siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
  • il giudice delegato o l’autorità che esercita il controllo autorizzi l’esercizio provvisorio dell’impresa per salvaguardare il complesso aziendale e per favorire, alle migliori condizioni, la cessione dell’attività;
  • nel programma di liquidazione di cui all’articolo 104-ter della Legge Fallimentare si dia conto in modo circostanziato delle concrete ragioni per le quali appare probabile la cessione unitaria dell’azienda o di singoli rami in tempi compatibili con il godimento della cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi;
  • e il comitato dei creditori approvi specificamente la valutazione sulle probabilità di cessione espresse dal curatore.

Dunque, laddove siano soddisfatte le predette condizioni, l’impresa sottoposta a fallimento presenti un programma di crisi aziendale, ove il piano di risanamento è volto alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori, la stessa può essere ammessa al trattamento di CIGS.

CIGS per fallimento o procedura concorsuale – Con la Circolare n. 1/2016 del Ministero del Lavoro si era già precisato come la fattispecie del fallimento o procedura concorsuale dell’impresa, con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, non è causa ostativa al riconoscimento del trattamento di integrazione salariale straordinario, qualora sia richiesto per le causali d’intervento previste dalla previgente normativa nonché dall’art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015. In tali casi, infatti, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori, la CIGS potrà essere autorizzata – limitatamente al periodo già richiesto – in favore dei lavoratori dipendenti a condizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato.

L’orientamento ministeriale poggia su un precedente intervento di prassi (Circolare n. 24/2015), mediante la quale si è concessa comunque la possibilità di poter accedere alla CIGS nell’ambito delle altre causali previste dal D.Lgs. n. 148/2015, laddove l’impresa sia sottoposta a procedura concorsuale con continuazione dell’esercizio d’impresa - ove sussistono i presupposti - anche successivamente al 31 dicembre 2015.

L’intervento esplicativo si era reso necessario a causa dell’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dell’art. 3 della L. n. 223/1991, ad opera della Riforma Fornero (art. 2, co. 70 della L. n. 92/2012); in pratica si era espunto dall’ordinamento giuridico la possibilità di autorizzare il trattamento di integrazione salariale straordinario conseguente all’ammissione alle procedure concorsuali individuate nella predetta legge.

Dunque, è necessario che gli organi di procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato. Ciò comporta una serie di conseguenze a livello operativo per questi ultimi, in quanto dovranno inoltrare telematicamente, all’interno della pratica di “CIGSonline” già acquisita dalla Divisione IV, della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., una richiesta di subentro nella titolarità del programma già presentato e del quale si chiede la prosecuzione fino alla prevista scadenza, con l’impegno a garantirne il completamento.

Non bisogna dimenticare che alla richiesta va allegato:
  • l’accordo sindacale sottoscritto in sede di esame congiunto dalle parti sociali;
  • nonché il provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale.

Pertanto, a seguito dell’ammissione a procedura concorsuale, l’INPS provvede all’interruzione dell’erogazione del trattamento CIGS a decorrere dalla data del provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale.
Successivamente, solo a seguito della richiesta di “voltura” presentata dagli organi della procedura concorsuale, potrà essere autorizzata con Decreto Direttoriale della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla procedura concorsuale per il periodo decorrente dalla data del provvedimento di ammissione alla data di conclusione del programma inizialmente presentato.

Precisazioni MLPS – Ad integrazione di quanto enunciato nella prima Circolare dell’anno 2016 da parte del ministero del Welfare, si è precisato in maniera più dettagliata le condizioni che danno diritto alle aziende in fallimento o procedura concorsuale di poter richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinario.

Ebbene, per quanto concerne l’impresa sottoposta a fallimento, che presenta un programma di crisi aziendale, ove il piano di risanamento è volto alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori, può accedere alla CIGS al verificarsi di determinate condizioni. In sostanza, è necessario che il giudice delegato o l’autorità che esercita il controllo autorizzi l’esercizio provvisorio dell’impresa per salvaguardare il complesso aziendale e per favorire, alle migliori condizioni, la cessione dell’attività. Inoltre, nel programma di liquidazione di cui all’articolo 104-ter della Legge Fallimentare si deve dare conto in modo circostanziato delle concrete ragioni per le quali appare probabile la cessione unitaria dell’azienda o di singoli rami in tempi compatibili con il godimento della cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi. Infine, il comitato dei creditori deve approvare specificamente la valutazione sulle probabilità di cessione espresse dal curatore.

Per quanto concerne invece al concordato con continuità aziendale, in cui il piano di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 186-bis della Legge Fallimentare, la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore o la cessione dell’azienda o il suo conferimento in una o più società anche di nuova costituzione, qualora l’impresa presenti un programma di crisi aziendale in cui il piano di risanamento è volto, appunto, alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori ed il concordato sia omologato, la stessa può essere ammessa al trattamento di CIGS.

Nelle suddette ipotesi, conclude il Ministero del Lavoro, in effetti, il programma di liquidazione o il piano di concordato articolati in modo da garantire nell’arco del periodo di fruizione della CIGS autorizzata ai sensi dell’articolo 21, lett. b), del D.Lgs. n. 148/2015 per dodici mesi la cessione del complesso aziendale o di una sua parte, mirano alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla continuazione in tutto o in parte dell’attività svolta pur se da soggetto terzo e diverso rispetto al richiedente l’intervento di CIGS.
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