23 giugno 2016

Benefici assunzioni disabili: come compilare l’UniEmens

Istituito il nuovo C.A. “2Y” per i datori di lavoro che assumono lavoratori con disabilità

Autore: redazione fiscal focus
A seguito dei nuovi incentivi previsti in favore dei datori di lavoro che assumono soggetti con disabilità, introdotti dall’art. 10 del D.Lgs. n. 151/2015, sostituendo di conseguenza la normativa in precedenza contenuta nell’art. 13 della L. n. 68/1999 - l’INPS ha fornito le istruzioni operative per fruire delle nuove agevolazioni, ed in particolar modo sulle modalità di compilazione del flusso UniEmens (DMAG per gli agricoli).
Vediamo dunque nel dettaglio quali sono i nuovi codici da indicare, e come recuperare gli incentivi –mediante l’istituto del conguaglio – in caso di assunzioni effettuate nel periodo “gennaio-maggio 2016”.
Benefici disabili – In particolare, stiamo parlando di un nuovo incentivo per i datori di lavoro che assumono – a decorrere dal 1° gennaio 2016 - persone con disabilità. Il beneficio, che varia sia in entità che per le modalità di richiesta rispetto a quanto precedentemente previsto, è volto a realizzare una concreta promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro. In particolare, si tratta di un incentivo di tipo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.
L’incentivo varia dal 35% al 79% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e può avere una durata massima di 36 mesi, 60 mesi ovvero per l’intera durata del rapporto, sempre in funzione del grado di disabilità del lavoratore da assumere.
Compilazione UniEmens – Dopo che l’INPS ha comunicato al datore di lavoro l’importo massimo agevolabile da conguagliare con le denunce contributive mensili, l’Istituto Previdenziale attribuirà contestualmente il C.A. “2Y” che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 13, della Legge 68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs. 151/2015”.

Per quanto concerne i codici causale da indicare nell’UniEmens, occorre premettere che l’INPS fornisce differenti indicazioni a secondo che si tratti di:
1. lavoratore con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
2. lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
3. lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
Nel primo caso, bisogna valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “Incentivo” i seguenti elementi:
• nell’elemento “TipoIncentivo” dovrà essere inserito il valore “DI79” avente il significato di “incentivo di cui all’art. 13, della Legge 68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs. 151/2015 per l’assunzione di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;
• nell’elemento “CodEnteFinanziatore” dovrà essere inserito sempre il valore “H00” (Stato);
• nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
• nell’elemento dovrà essere indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi. Da notare che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente entro il giorno 16 settembre 2016, relativamente all’arretrato dei precedenti periodi compresi tra gennaio e maggio 2016.
Nel caso in cui bisogna restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreADebito”, i seguenti elementi:
• nell’ elemento “CausaleADebito” dovrà essere inserito il codice causale “M307” avente il significato di “Restituzione incentivo di cui all’art. 13, della Legge 68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs. 151/2015 per l’assunzione di lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento”;
• nell’elemento “ImportoADebito”, dovrà essere indicato l’importo da restituire.
Con riferimento alla seconda e terza tipologia di lavoratori, la compilazione dell’UniEmens è identica rispetto a quanto esposto, con al differenza che:
• per i lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%, bisogna indicare il valore “DI67”. Per la restituzione d’importi non spettanti, invece, bisogna valorizzare il codice causale “M308”.
• per i lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, bisogna indicare il valore “DI45”. Per la restituzione d’importi non spettanti, invece, bisogna valorizzare il codice causale “M309”.
Compilazione DMAG – Passando ai datori di lavoro agricoli, che operano con il sistema DMAG, l’INPS consente la fruizione dei benefici a partire dal periodo di competenza del II trimestre 2016.
A tal fine sono istituiti i seguenti nuovi C.A.:
• “D1” avente il significato di “incentivo di cui all’art. 13, della Legge 68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs. 151/2015 per l’assunzione di Operai a tempo indeterminato (OTI) con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento”;
• “D2” avente il significato di “incentivo di cui all’art. 13, della Legge 68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs. 151/2015 per l’assunzione di Operai a tempo indeterminato (OTI) con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento”;
• “D3” avente il significato di “incentivo di cui all’art. 13, della Legge 68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs. 151/2015 per l’assunzione di Operai a tempo indeterminato (OTI) e Operai a tempo determinato (OTD) con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento”.
Come per i datori di lavoro non agricoli, il C.A. sarà attribuito automaticamente sulla posizione anagrafica aziendale dai sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di conferma, in considerazione della percentuale di disabilità del lavoratore che viene assunto ed al tipo di rapporto instaurato (rapporto a tempo determinato o indeterminato), così come indicato nel modulo.
Nel dettaglio, nelle denunce DMAG principali (P) o sostitutive (S) con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare:
• per il Tipo Retribuzione, il valore “Y”;
• nel campo “CODAGIO”, a seconda del rapporto di lavoro istaurato e della percentuale di disabilità, il C.A.: “D1” per OTI; “D2” per OTI e “D3” per OTI e OTD;
• nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo spettante: per “D1” 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; per “D2” 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; per “D3” 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
Laddove il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG relativo al I trimestre 2016, è possibile presentare un DMAG di Variazione (V), con le modalità finora descritte.
L’importo indicato a titolo d’incentivo sarà detratto, in sede di tariffazione, dalla contribuzione dovuta complessivamente dall’azienda.
Eventuali eccedenze derivanti dall’operazione suddetta potranno essere portate in compensazione su contributi anche futuri. In tal caso il datore di lavoro ammesso all’incentivo straordinario dovrà, pertanto, presentare istanza telematica di compensazione specificando, nel campo note, che si tratta di “Incentivo per assunzione lavoratori con disabilità”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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