23 giugno 2016

Benefit aziendali: corresponsione anche in “voucher”

Il valore nominale del voucher non deve eccedere il limite di 258,23 euro

Autore: redazione fiscal focus
Una delle novità assolute previste in tema di premi di produttività, e più specificatamente di welfare aziendale 2016, è rappresentato dalla possibilità di poter erogare i benefit aziendali anche mediante titoli di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, meglio conosciuti come “voucher”. Infatti, l’ultima Manovra Finanziaria (L. n. 208/2015) all’art. 1, co. 190, lett. b) è andata a mettere mano sull’art. 51 del TUIR, introducendo un nuovo comma (il 3-bis) che concede appunto la facoltà alle aziende di poter erogare beni, prestazioni, opere e servizi mediante i richiamati documenti di legittimazione.
Ma vediamo più da vicino questa nuova opportunità offerta alle parti, e quali sono i limiti e le deroghe che ne delineano il campo di applicazione.
Benefit sottoforma di voucher – Iniziamo innanzitutto col dire che, anche se i documenti di legittimazione sono connotati da un valore nominale, non si configurano in somme di denaro. Ciò è desumibile dall’art. 6 del D.I. 25 marzo 2016, che ne fornisce sia le modalità di fruizione che le caratteristiche; in buona sostanza i voucher:
• non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare. È richiesta, dunque, la previa intestazione del titolo all’effettivo fruitore della prestazione, opera o servizio;
• non possono essere monetizzati o ceduti a terzi;
• devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.
Con riferimento all’ultimo punto, ne consegue che i voucher non possono essere emessi a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio e quindi non sono integrabili; inoltre, non possono rappresentare più prestazioni opere o servizi.
La prestazione rappresentata dal voucher, fruibile presso una delle strutture convenzionate, deve essere individuata nel suo oggetto e nel suo valore nominale e può consistere anche in somministrazioni continuative o ripetute nel tempo, indicate nel loro valore complessivo, quali, ad esempio, abbonamenti annuali a teatri, alla palestra, cicli di terapie mediche, pacchetto di lezioni di nuoto.
Deroghe – Tuttavia, il comma 2 dell’art. 1 del Decreto in commento prevede delle deroghe al meccanismo di erogazione dei voucher; in pratica, i benefit possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite d’importo di 258,23 euro.
Quindi, mentre il voucher monouso deve dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio, predeterminato ab origine e definito nel valore, il voucher cumulativo può rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio – ad esempio – ad un’elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel “carrello della spesa”, per un valore non eccedente 258,23 euro.
È sufficiente, pertanto, che il valore dei beni e servizi erogati non ecceda il limite di 258,23 euro; diversamente l’intero importo concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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