Premessa – Solo le prestazioni previdenziali erogate dall’INPS, in qualità di sostituto di imposta, concorrono al calcolo del reddito complessivo del lavoratore per l’eventuale riconoscimento del credito di imposto di cui al D.L. n. 66/2014. Il chiarimento arriva per mezzo della circolare n. 67 di ieri dell’INPS che interviene per la seconda volta sul bonus Irpef.
Bonus Irpef – Si rammenta al riguardo che il D.L. n. 66/2014 (c.d. “Decreto Renzi”) ha introdotto un credito di imposta pari a 80 euro, da maggio a dicembre 2014, in favore dei dipendenti titolari di reddito da lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, la cui imposta lorda determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Il bonus, corrisposto nei giorni scorsi nelle buste paghe di milioni di italiani, viene riconosciuto in maniera automatica dal sostituti di imposta, senza attendere la richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari per l’anno 2014. Per avere diritto al beneficio in questione, bisogna essere titolari di un reddito complessivo (stimato per l’anno 2014) al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, non superiore a 26.000 euro. Al riguardo, è bene precisare che da 8.000 euro fino a 24.000 euro spetta il bonus intero, pari a 640 euro, mentre da 24.000 euro fino ad arrivare alla soglia massima di 26.000 euro il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro. Restano attualmente esclusi dal credito di imposta: i pensionati, i titolari di redditi professionali ed in ogni caso i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o d’impresa e gli incapienti (coloro che guadagnano meno di 8.000 euro).
Prestazioni a sostegno del reddito – La corposa circolare dell’INPS si concentra particolarmente sulle prestazioni di sostegno al reddito, illustrando in maniera dettagliata quali rientrano ai fini del calcolo del reddito complessivo del lavoratore. Dapprima, l’Istituto tiene a precisare che tali emolumenti sono legati al verificarsi di eventi, temporanei ed imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso. Eventi del primo tipo possono dar diritto, per esempio, a prestazioni di CIG, malattia e maternità. Rientrano, senz’altro nella seconda casistica le prestazioni di mobilità, disoccupazione ASpI e MiniASpI legate alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro e quindi alla perdita del posto di lavoro. Con riferimento alle prestazioni di malattia e maternità, l’INPS precisa che possono essere erogate direttamente dall’Istituto, sia in costanza del rapporto di lavoro sia nel caso di cessazione dello stesso; tuttavia, in molti casi, tali prestazioni sono anticipate dal datore di lavoro e conguagliate con i contributi dovuti all’Istituto. È chiaro che in tale ipotesi il sostituto di imposta è il datore di lavoro che dovrà riconoscere l’eventuale credito spettante. Quindi, solo tali prestazioni, per le quali l’Istituto previdenziale effettua il pagamento diretto all’assicurato e svolge le funzioni di sostituto di imposta (es. indennità di disoccupazione), saranno prese a base per il calcolo del reddito complessivo per l’eventuale riconoscimento del credito in argomento.
Calcolo delle prestazioni previdenziali – Come appena detto le prestazioni a sostegno del reddito sono legate al verificarsi di eventi, temporanei ed imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso. Tale peculiarità ha effetti sul calcolo del reddito previsionale. Infatti, ai fini della determinazione del credito le prestazioni a sostegno del reddito possono essere distinte in due categorie:
• le prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del “reddito previsionale”. Per tali fattispecie si terrà conto della durata teorica della prestazione spettante all’assicurato non oltre il 31.12.2014 o altra data precedente se la scadenza è anteriore;
• le prestazioni per le quali il credito verrà determinato in base ai dati disponibili e nel momento in cui si verifichi il requisito di accesso alla soglia minima del reddito complessivo per il quale l’imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro dipendente come previsto dall’art. 13 del TUIR.
Prestazione escluse - Restano escluse dall’ambito di applicazione della normativa le seguenti prestazioni a sostegno del reddito:
• le prestazioni a sostegno del reddito soggette a tassazione separata di cui all’art. 17 del TUIR;
• Pagamenti anticipati delle indennità in unica soluzione;
• l’anticipazione dell’ indennità ASpI e Mini ASpI;
• l’anticipazione dell’indennità di mobilità;
• l’anticipazione del compenso/sussidio in favore degli L.S.U. per avviare l’autoimpiego;
• l’anticipazione del sussidio concesso in attuazione di programmi di Welfare to work e di sussidi straordinari o speciali concessi dalle Regioni, per finanziare l’autoimpiego dei beneficiari degli stessi.
Sono da escludere altresì le indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre) e le indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA.
Pensione di accompagnamento – Per quanto riguarda gli assegni straordinari di sostegno al reddito (redditi di accompagnamento della pensione), l’Istituto previdenziale tiene a precisare che tali somme sono inquadrate sotto il profilo fiscale tra gli emolumenti che sostituiscono il reddito di lavoro dipendente che, in base al principio contenuto nell’articolo 6, comma 2, del TUIR sono assoggettate al medesimo trattamento tributario applicabile ai redditi sostituiti, ovvero a tassazione ordinaria. Quindi, rientrano nell’ambito del bonus Irpef.
Pluralità sostituti di imposta – Infine, viene fatta maggiore chiarezza sul particolare caso in cui un assicurato che abbia diritto ad una prestazione previdenziale nel corso del 2014 abbia intrattenuto anche un rapporto di lavoro nell’anno 2014. In tali situazioni, se il percettore di prestazioni previdenziali presenta il CUD rilasciatogli dal datore di lavoro, l’Istituto terrà conto dei dati ivi esposti per calcolare la spettanza del credito e l’importo. Dall’importo del credito spettante dovrà essere detratto quanto eventualmente riconosciuto dall’altro sostituto di imposta. Nel caso in cui non venga prodotto il CUD relativo all’eventuale rapporto di lavoro intrattenuto, l’INPS determinerà la spettanza del credito e l’importo in base ai soli dati reddituali a propria disposizione.