Premessa – Qualora i call center assumano personale co.co.co. senza progetto, pattuendo corrispettivi inferiori a quanto fissato dalla contrattazione nazionale è prevista la sanzione della conversione della co.co.co. in rapporto dipendente a tempo pieno e indeterminato. A precisarlo è il M.L.P.S. con la circolare n. 14/2013, soffermandosi in particolar modo sui limiti di applicabilità del lavoro a progetto nel settore dei call-center e sulle disposizioni volte a contrastare il fenomeno della delocalizzazione dei call-center nei Paesi comunitari ed extracomunitari.
Co.co.pro. nei call center – Il Decreto “Sviluppo-bis” (L. n. 134/2012) ha introdotto sostanzialmente due novità: la possibilità per i co.co.pro. di poter instaurare “attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call-center outbound”; e la comunicazione preventiva alla delocalizzazione delle attività svolte da call center con almeno 20 dipendenti.
La disciplina - Per quanto concerne la prima novità, il Ministero del Lavoro ritiene che l’attività in outbound è applicabile in tutti i call center a prescindere dal requisito dimensionale dei 20 dipendenti. Le attività in outbound, in particolare, sono definite come quelle “nell’ambito delle quali il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l’utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente”. Ne consegue che il collaboratore può essere considerato autonomo a condizione che possa “unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa”. Ciò implica che il collaboratore deve poter decidere, nel rispetto delle forme concordate di coordinamento, anche temporale, della prestazione: se eseguire la prestazione e in quali giorni; a che ora iniziare e a che ora terminare la prestazione giornaliera; se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera.
Il corrispettivo – Quanto appena affermato permette di stipulare collaborazioni senza individuare un preciso progetto “sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento”. Per il Ministero, la corresponsione del predetto corrispettivo è condizione per la sottoscrizione di co.co.co. senza progetto, per cui la stessa corresponsione assume una “funzione autorizzatoria”. Pertanto, in caso di mancata pattuizione di corrispettivi “definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento”, la co.co.co. andrà ritenuta illegittima con conseguente riconduzione a quella che costituisce la “forma comune di rapporto di lavoro”, cioè il lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Delocalizzazione delle attività – La seconda novità interessa i call center con almeno venti dipendenti che intendono delocalizzare l'attività fuori dal territorio nazionale. In tal caso, è necessario darne notizia al Ministero del Lavoro e al Garante della privacy almeno 120 giorni prima (indicando anche il numero dei lavoratori coinvolti), al fine di verificare il rispetto della normativa italiana e del Registro delle opposizioni. In caso contrario, l’azienda dovrà scontare una sanzione di 10.000 euro. In particolare, per il Ministero questo “limite dimensionale va calcolato sia tenendo conto del personale dipendente che del personale in servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa”.
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