Premessa – Maggiori opportunità di lavoro per cassaintegrati e disoccupati. Infatti, è stata prorogata fino a fine anno la possibilità per i lavoratori percettori di prestazioni economiche integrative del salario o di sostegno al reddito di poter ricorrere al lavoro accessorio, mediante l’utilizzo dei buoni lavoro (c.d. voucher). La novità arriva direttamente dal Decreto Milleproroghe (art. 8, c. 2 del D.L. n. 150/2013), in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Riforma Fornero – La Riforma Fornero (L. n. 92/2012), nel ridefinire i limiti di applicazione dell’istituto sulla base del solo criterio dei compensi, i quali ora non possono superare i € 5.000 nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, e non rispetto a ciascun committente (come precedentemente disciplinato), ha concesso – anche per l’anno 2013 – la facoltà per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di poter ricorrere al particolare istituto del lavoro accessorio nel limite massimo di 3.000 euro. Tali prestazioni possono essere resE in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali. Al riguardo, si rammenta che tale limite – a differenza di quello dei 5.000 euro – non è soggetto alla rivalutazione annuale sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
La proroga – Ora, l’originario termine del 31.12.2013 è stato prorogato fino al 31.12.2014 dal D.L. Milleproroghe (art. 8, c. 2 del D.L. n. 150/2013); quindi il limite massimo di 3.000 euro per anno solare è valevole per tutto il 2014. L’INPS, per i lavoratori interessati, sottrarrà dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito corrisposte, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Fatta salva la ritenuta complessiva sul valore nominale del “voucher” (13% alla gestione separata INPS, 7% all’INAIL, 5% a titolo di rimborso spese a favore dell’INPS per i costi di gestione), la somma percepita per la prestazione lavorativa è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
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