Premessa – I titolari di imprese esercenti attività di elaborazione dati, ai fini dell’iscrivibilità nella gestione commercianti, dovranno verificare caso per caso l’attività svolta e confermare l’obbligo contributivo solo se l’attività medesima esuli dalla mera elaborazione dati e consista anche nella prestazione di servizi di vario genere. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 18413/2013 a seguito di numerose richieste di chiarimento in merito alla verifica dell’attività concretamente svolta ed alla conseguente iscrivibilità nella gestione commercianti dei titolari di imprese esercenti attività di elaborazione dati, classificate con il codice 63.1, in base all’Ateco 2007.
Verifica attività svolta – In considerazione del fatto che la nuova classificazione dei codici ATECO 2007 ha fatto confluire nel codice 63.1 l’intero codice 72.3, parte del 72.4 e parte del 72.6 – ossia comprende sia attività di elaborazione meccanica dei dati sia la più ampia attività di consulenza e prestazione di servizi connessi – l’INPS ritiene che non è stata più effettuata alcuna esclusione aprioristica dall’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, in quanto si rende necessaria, per ognuna delle imprese che vi rientrano, la puntuale verifica della concreta attività svolta. Al riguardo viene espressamente chiarito che se dalla verifica dell’attività svolta si riscontra una meccanica elaborazione dei dati, ciò può comportare l’eventuale annullamento dell’iscrizione del titolare alla gestione commercianti. Ne deriva che bisogna valutare caso per caso l’attività svolta e confermare la sussistenza dell’obbligo contributivo alla Gestione Commercianti – sempreché sussistano tutti i requisiti di legge – ove l’attività medesima esuli dalla mera elaborazione dati e consista anche nella prestazione di servizi di vario genere.
Attività ispettiva – Particolare è il caso in cui viene verificato che l’attività attualmente svolta dall’impresa non corrisponda a quella dichiarata al momento dell’iscrizione. In tal caso, infatti, si potrà procedere a una modifica dell’inquadramento con decorrenza ex nunc, avvalendosi dell’attività ispettiva e/o delle nuove dichiarazioni e documentazioni fornite direttamente dal datore di lavoro.
Costituzione gestione autonoma – Infine, con riferimento alla posizione contributiva nella gestione autonoma, la stessa, ove ne ricorrano i presupposti, deve essere costituita entro i limiti prescrizionali. È utile precisare che, qualora l'iscrivibilità nella gestione sia stata in precedenza esclusa dalla stessa sede, potrà essere riconosciuta al richiedente la riduzione delle sanzioni civili.
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