19 febbraio 2013

CIG rifiutata. Ricorso entro 30 giorni

È ammesso il ricorso al Comitato, entro 30 giorni dalla notifica, in caso di negata concessione delle integrazioni salariali ordinarie

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Le aziende possono ricorrere al Comitato di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 788/1945, entro 30 giorni dalla notifica, in caso di negata concessione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO, CIG edilizia e CISOA) da parte delle locali Commissioni Provinciali e della eventuale irricevibilità degli stessi qualora presentati fuori termine. Nel caso della CISOA, inoltre, il ricorso è ammesso anche se decorsi 60 giorni senza che la domanda sia stata esaminata. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 2939/2013 a seguito di numerose richieste di chiarimenti da parte delle Direzioni Provinciali e Regionali.

Termini – In caso di negata concessione di CIGO, CIG edilizia e CISOA, è ammesso il ricorso al Comitato avverso la decisione della Commissione Provinciale, entro 30 giorni dalla notifica; e in particolare, decorsi 60 giorni senza che la domanda sia stata esaminata nel caso di CISOA. Al riguardo, si chiarisce che i ricorsi sono ricevibili e vengono esaminati anche se pervenuti oltre il suddetto termine di 30 giorni, purché non sia prescritto il diritto all’azione giudiziaria. Infatti, come disciplinato dall’art. 5 del “regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi”, i ricorsi sono ricevibili fino a quando risultino pendenti i termini di legge per proporre l’azione giudiziaria.

Ricorso - In via giudiziaria, per quanto riguarda la CIGO e la CIG edilizia, è possibile esperire ricorso al TAR territorialmente competente entro il termine perentorio di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (art. 21 L. 1034/71). Un discorso a parte merita invece la CISOA. In quest’ultimo caso, infatti, a differenza delle altre forme di intervento della cassa integrazione guadagni, la posizione di diritto soggettivo è configurabile anche prima del provvedimento amministrativo di autorizzazione. Pertanto, l'azione avanti l'autorità giudiziaria prevista dall'art. 18 c. 2 della stessa L. n. 457/1972 non può che essere esperita davanti al giudice ordinario. Ne deriva che in tali casi, il termine di prescrizione del diritto all’azione giudiziaria è quello relativo alle azioni da esperire davanti al giudice ordinario.

Conclusioni – Ciò detto, si chiarisce che sarà comunque il Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti a deliberare circa la ricevibilità dei ricorsi amministrativi pervenuti oltre i suindicati termini di scadenza delle azioni giudiziarie, in quanto Organo competente a decidere.
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