16 novembre 2015

CIGS: i nuovi termini d’invio dell’istanza

Ecco come districarsi durante il periodo transitorio tra la vecchia e la nuova disciplina sui termini d’invio dell’istanza per accedere alla CIGS

Autore: redazione fiscal focus

Alla luce del nuovo quadro regolatorio introdotto dal D.Lgs. n. 148/2015 in materia di CIGS, con particolare riferimento ai termini d’invio delle istanze, e a seguito delle recenti Circolari n. 24 e 30 del Ministero del Lavoro, si sono venuti a creare una pluralità di casi e fattispecie ai quali le imprese devono prestare la massima attenzione per evitare di vedersi respingere la domanda di CIGS per decadenza dei termini.


In via generale, a norma dell’art. 25, co. 1 del Decreto Legislativo su menzionato,la domanda di CIGS deve essere presentata entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento e deve essere corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Tali informazioni verranno poi inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.


La sospensione o la riduzione dell'orario come concordata dalle parti, decorrono non prima del 30° giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza. Tale ultima previsione, come sancito dall’art. 44, co. 4, decorre dal 1° novembre 2015. A confermarlo è il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 24/2015 all’interno della quale si specifica che, i nuovi termini relativi alle sospensioni dei lavoratori e alla presentazione dell’istanza si applicano alle domande di integrazione salariale presentate a decorrere dal 1° novembre 2015, che dovranno essere corredate da un verbale di esame congiunto ovvero da un accordo collettivo aziendale che preveda la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro con decorrenza non prima del 30° giorni successivo alla data di presentazione dell’istanza.


A distanza di circa un mese dalla suddetta Circolare, è giunto un nuovo intervento da parte del Ministero del Welfare (Circolare n. 30/2015), mediante il quale viene chiarito chealle domande riferite al primo anno del programma di riorganizzazione e ristrutturazione o dei contratti di solidarietà, presentate dopo il 23 settembre 2015, si applica la nuova normativa, sebbene l’accordo sia stato sottoscritto e l’inizio delle sospensioni avvenga in data precedente al 24 settembre 2015. Inoltre, nel disciplinare il passaggio tra la vecchia e la nuova disciplina sui termini d’invio delle istanze dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, viene chiarito che si applica la normativa previgente in caso di istanze presentate successivamente al 24 settembre 2015, relative a proroghe dei trattamenti di CIGS sia nell’ambito di programmi di ristrutturazione o di riorganizzazione sia nell’ambito di contratti di solidarietà già presentati alla suddetta data.Quindi,qualora un’impresa ha chiesto la CIGS per riorganizzazione o ristrutturazione aziendale (di durata iniziale pari a 24 mesi) in data antecedente al 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015) e voglia ora prorogare l’intervento salariale straordinario in favore dei propri dipendenti, deve presentare istanza entro il termine di 25gg dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.


L’interpretazione ministeriale è supportata dal fatto che, secondo la vecchia normativa, l’articolazione temporale delle istanze e dei decreti di autorizzazione dei trattamenti non poteva essere relativa a periodi superiori a 12 mesi, sia pure nell’ambito di programmi o contratti di solidarietà di durata già prevista e concordata fino a 24 mesi.


I medesimi principi si applicano anche alle istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività eventualmente presentate dal 24 settembre 2015.

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