8 ottobre 2015

CIGS: il punto del MLPS

Le imprese possono ancora utilizzare i vecchi modelli di richiesta per accedere alla CIGS

Autore: Redazione Fiscal Focus
È il 24 settembre 2015 la data spartiacque tra la vecchia e la nuova normativa in merito agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Da tale data, infatti, per accedere alla domanda di concessione della CIGS le imprese hanno 7gg di tempo dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale per presentare la richiesta. L’istanza, in particolare, deve essere inviata contestualmente con modalità telematica, tramite il canale “CIGSonline”, al Ministero del Lavoro – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. – Divisione IV – e alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti per territorio.

In attesa della predisposizione dei nuovi modelli di presentazione delle istanze, le imprese potranno avvalersi dei modelli attualmente in uso.

A darne notizia è il Ministero del Lavoro con la circolare n. 24/2015 fornendo le prime indicazioni e chiarimenti operativi in merito alle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 148/2015, con particolare riferimento al alla CIGS.

Soggetti interessati – Le nuove norme sulla CIGS si applicano a tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. A tal fine, i lavoratori devono essere in possesso, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di “effettivo lavoro” di almeno 90gg dalla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
In particolare, la cassa integrazione salariale straordinaria si applica alle imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, individuati all’art. 20 del D.Lgs. n. 148/2015.
Ai fini dell’individuazione del requisito dimensionale, occorre far riferimento al numero di lavoratori occupati mediamente nell’azienda nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, secondo i criteri già applicati in materia.

Durata - Quanto alla durata dei trattamenti d’integrazione salariale, l’art. 4 del decreto legislativo stabilisce che, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 5. Quest’ultima norma stabilisce, in particolare, che “ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all’art. 4, co. 1, la durata dei trattamenti per la causale ‘contratto di solidarietà’ viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente”. Quindi, considerato che il contratto di solidarietà difensivo viene trasformato da autonomo a causale dell’intervento di integrazione salariale straordinaria, in forza del combinato disposto degli artt. 4 e 22, co. 5, ai fini del rispetto della durata massima complessiva dei 24 mesi nel quinquennio mobile, il trattamento di integrazione salariale per la causale “contratto di solidarietà” viene computato per metà della sua durata.
Tali modalità di computo non si applicano alle imprese edili e affini.

Cause di intervento - L'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata dalle seguenti tre cause:
1. riorganizzazione aziendale;
2. crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
3. contratto di solidarietà.

TFR – Le quote di accantonamento di TFR, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro per stipula di contratto di solidarietà, sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per GMO o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90gg dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90gg dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120gg.

Consultazione aziendale - L'impresa che intende richiedere la CIGS è tenuta a comunicare, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale:

• le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro;
• l'entità e la durata prevedibile;
• il numero dei lavoratori interessati.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy