17 maggio 2016

CIGS: prorogabile in caso di cessazione attività

Spettano ulteriori 12 mesi di CIGS per i lavoratori d’imprese che prevedono di cessare l’attività

Autore: Daniele Bonaddio
Le imprese in cassa integrazione guadagni straordinaria che presentano un programma di crisi aziendale dal quale derivano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale, possono accedere ad un ulteriore periodo d’integrazione salariale per un periodo massimo di 12 mesi. I criteri per la concessione della proroga sono definiti con D.I. (Lavoro-Economia) n. 95075 del 25 marzo 2015, attuando quanto contenuto nell'articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015.

Proroga CIGS – La predetta normativa ha stabilito che, in deroga alla durata normalmente concessa – pari a 12 mesi, anche continuativi – è possibile prorogare il trattamento d’integrazione salariale straordinaria sino ad un limite massimo complessivo di 12 mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2016, di 9 mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2017 e di 6 mesi per quelle intervenute nell’anno 2018.

Criteri di autorizzazione – La proroga della CIGS può essere autorizzata quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
• il trattamento d’integrazione salariale straordinario sia stato autorizzato su presentazione del programma di crisi aziendale, al cui esito, per l’aggravarsi delle iniziali difficoltà e per l’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento originariamente predisposto, l’impresa si determini a cessare l’attività produttiva e, contestualmente, si evidenzino concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda;
• sia stipulato uno specifico accordo presso il Ministero del Lavoro con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico;
• sia presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell’entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;
• sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario garantito mediante l’espletamento tra le parti della procedura di cui all’art. 47 della L. n. 428/1990.

La domanda – Ma cosa deve fare l’azienda per ottenere la proroga? Ebbene, innanzitutto bisogna stipulare, prima del termine del programma, uno specifico accordo governativo, dando conto nello stesso delle concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda con finalità di continuazione dell’attività ovvero di ripresa della stessa ed esibendo, al fine, idonea documentazione comprovante l’esistenza di prospettive di una rapida cessione.

In sede di accordo, il Ministero dello Sviluppo Economico può confermare la sussistenza di prospettive di rapida cessione indicando ovvero dichiarando di possedere le proposte da parte di terzi colte a rilevare l’azienda cedente, anche con accordo di riservatezza, specificando le aziende da intraprendere ivi comprese azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e il riassorbimento del personale sospeso.

A questo punto, bisogna verificare la sostenibilità finanziaria dell’intervento d’integrazione salariale straordinario. A tal fine, si ricorda, che è stato autorizzato un limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

In caso di esito positivo, l’impresa presenta istanza d’integrazione salariale al MLPS, corredata del piano.
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