19 febbraio 2016

Co.co.co. Istruzioni per il personale ispettivo

Lavoro e Previdenza n. 32 - 2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 3 dell’1 febbraio 2016, ha fornito in favore del personale ispettivo le istruzioni operative al fine di valutare la genuinità dei rapporti di co.co.co., alla luce dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 che disciplina – a decorrere dal 1° gennaio 2016 - le collaborazioni organizzate dal committente. In particolare, è stata confermata la possibilità per i datori di lavoro che stabilizzano i lavoratori – mediante contratto a tempo indeterminato – erroneamente qualificati, di poter godere sia degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali (salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione) sia dello sgravio contributivo di cui alla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. 178 e ss. della L. n. 208/2015).
Tuttavia, l’estinzione degli illeciti è preclusa a quei rapporti di collaborazione “trasformati” in rapporti di lavoro subordinato che vengano a cessare prima dei 12 mesi per volontà del datore di lavoro, fatte salve le ipotesi di giusta causa ovvero giustificato motivo soggettivo. Viceversa, qualora l’accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad es. sia stata presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi 12 mesi dall’assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di legge potrà determinare l’estinzione degli eventuali illeciti accertati all’esito dell’ispezione.
Dunque, ferma restando l’opportunità di svolgere accertamenti nei confronti del personale interessato dalla stabilizzazione solo al termine della stessa procedura, nel caso siano comunque svolti tali accertamenti e comprovate eventuale violazioni, gli ispettori procederanno a notificare il verbale evidenziando tuttavia al suo interno che gli illeciti potranno considerarsi estinti (e pertanto le sanzioni non saranno dovute) se risulteranno rispettate le condizioni di legge (art. 54 del D.Lgs. 81/2015) e, in particolare il mantenimento del rapporto di lavoro per 12 mesi.
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