Premessa – L’omessa comunicazione della chiamata del lavoratore non è passibile di sanzione amministrativa. A precisarlo è lo stesso segretario generale del ministero del Lavoro, Paolo Pennesi, intervenendo in un incontro con la stampa specializzata del 22 gennaio 2014. In pratica, il datore di lavoro è assolto se la mancata comunicazione nei termini della chiamata del lavoratore non è stata fatta in maniera volontaria. La prova dell’involontarietà dovrà essere fornita direttamente dal datore di lavoro.
La comunicazione – Al riguardo, si rammenta che all’atto della stipulazione di un contratto di lavoro a chiamata, il datore di lavoro è tenuto a effettuare la comunicazione di assunzione in via telematica (ossia la CO). La seconda comunicazione da effettuare, da non confondere con la suddetta comunicazione obbligatoria, è la comunicazione preventiva della chiamata al lavoro. Si tratta di un nuovo adempimento a carico del datore di lavoro in vigore dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della L. n. 92/2012 (la riforma Fornero che l'ha previsto).
Decreto “Giovannini” – L’aspetto della comunicazione preventiva è stata recentemente modificata dal Decreto “Giovannini” (D.L. n. 76/2013), il quale aveva inizialmente previsto espressamente che la sanzione non scattasse “a condizione che dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro”. Tuttavia, in sede di conversione della legge (L. n. 99/2013) tale disposizione è stata eliminata. Secondo Paolo Pennesi, si trattava di una proposta governativa che tendeva in sostanza a evitare la sanzione in tali casi perché rappresentava l'evidenziazione di una violazione formale. Sul punto, quindi, il segretario generale del Ministero del Lavoro è apparso piuttosto dubbioso poiché sta cercando di capire se nonostante l’abrogazione della disposizione, a livello amministrativo, si possa comunque giungere allo stesso risultato attraverso un orientamento al personale ispettivo. Eliminazione, questa, che comporterebbe di evitare la sanzione anche se per esempio dal LUL (Libro Unico del Lavoro) e dalla denuncia Uniemens inviata mensilmente all'Inps emerga che il lavoratore sia stato comunque remunerato e la relativa retribuzione assoggettata a contribuzione previdenziale.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata