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Capita sovente che un lavoratore intenda esercitare la facoltà di riscatto (tipicamente gli studi universitari in quanto periodi non coperti da contribuzione) o semplicemente computare alcuni periodi e servizi utili per incrementare il proprio montante contributivo. A tal fine, è assolutamente necessario che l’interessato presenti opportuna istanza all’INPS entro i termini previsti dall’art. 147 del Dpr 29 dicembre 1973, n. 1092. Termine, questo, che differisce a secondo che il lavoratore cessi dal servizio per limiti d’età ovvero per motivi diversi.
Sul punto, l’INPS (messaggio n. 7101/2015) ha tenuto a precisare che tutte le istanze volte alla valorizzazione dei periodi o servizi computabili o riscattabili ai sensi del degli artt. 11 e 12 ovvero 13 e 14 del menzionato decreto si intendono utilmente prodotte se presentate almeno due anni prima della cessazione dal servizio per limiti di età ovvero, qualora la cessazione avvenga ad altro titolo, in costanza di attività lavorativa e comunque entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Laddove la cessazione avviene per limiti d’età, il suddetto termine deve intendersi dinamico, con il variare del collocamento a riposo d’ufficio da 65 anni a 66 e 3 mesi nel 2015, 66 anni e 7 mesi nel 2016 e così via. Si ricorda che per coloro i quali hanno raggiunto il diritto a pensione entro l’anno 2011 il limite di età cui far riferimento per la decorrenza del termine rimane fissato a 65 anni.
Computo - Sono computati a domanda i servizi prestati nelle categorie del personale di cui all'art. 2, lettere b) e c) del Dpr 29 dicembre 1973, n. 1092, ed ogni altro servizio comunque reso allo Stato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi od integrativi di essa. In tal caso, l’INPS dovrà versare allo Stato i contributi riscossi, compresi quelli a carico dell'interessato, relativamente ai periodi di servizio ammessi al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale.
Sul punto, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, sono computati a domanda dell'interessato. Inoltre l'amministrazione, l'ente o l'istituto presso il quale il dipendente ha prestato servizio o è stato iscritto ai fini di quiescenza corrisponderà allo Stato l'importo dei contributi versati, compresi quelli a carico dell'interessato, in relazione al periodo ammesso al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale.
Servizi ammessi a riscatto - Sono ammessi a riscatto i servizi prestati in qualità di: