21 aprile 2016

Congedo indennizzato per le donne vittime di violenze di genere

In presenza dei requisiti prevista dalla legge, alla lavoratrice spetta un congedo di 3 mesi fruibile nell’arco temporale di 3 anni

Autore: Daniele Bonaddio
Via libera al congedo indennizzato di tre mesi alle lavoratrici dipendenti che siano state vittime di violenza di genere e che siano state inserite in percorsi certificati presso servizi sociali, centri antiviolenza o case rifugio di cui all'art. 5-bis, del D.L. n. 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 119/2013. Il beneficio, che dà attuazione all’art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015, è rivolto sia alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico che privato, le quali risultino titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di prestare l’attività lavorativa (il congedo in questione infatti è fruibile in coincidenza di giornate di prevista attività lavorativa).

Per accedere al congedo in trattazione, la lavoratrice dovrà preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, salvi casi di oggettiva impossibilità, indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo. Inoltre, bisogna consegnare – sempre al datore di lavoro - la certificazione relativa al percorso di protezione. All’INPS, invece, va consegnato - di regola prima dell’inizio del congedo (al limite anche lo stesso giorno di inizio dell’astensione) - il “Modello SR165”, indicando il periodo di congedo richiesto.
A stabilirlo è l’INPS con la Circolare 65/2016.

Congedo indennizzato - Il D.Lgs. n. 80/2015 all’art. 24 ha concesso alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, escluse le lavoratrici del settore domestico, la possibilità di avvalersi di un congedo indennizzato per un periodo massimo di 3 mesi al fine di svolgere i percorsi di protezione certificati. Il congedo in argomento è stato previsto, in via sperimentale, per l’anno 2015; successivamente, in forza del D.Lgs. n. 148/2015 la misura è stata estesa anche per gli anni successivi, salve eventuali rideterminazioni da parte dei Ministeri vigilanti.

Nel caso in cui le richiedenti risultino titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di prestare l’attività lavorativa e siano inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio, hanno diritto ad un congedo per periodo massimo di 3 mesi equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa; di conseguenza, un mese di congedo equivale a 30 giornate di astensione effettiva dal lavoro, fruibile entro l’arco temporale di 3 anni (decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione).

È chiaro che il congedo non è fruibile né indennizzabile nei giorni in cui non vi è obbligo di prestare attività lavorativa quali, ad esempio, giorni festivi non lavorativi, periodi di aspettativa o di sospensione dell’attività lavorativa, pause contrattuali nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto.

Facciamo un esempio.
Una lavoratrice è titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato (dal lunedì al venerdì). La lavoratrice indica un periodo di congedo per due settimane continuative dal lunedì (18 aprile 2016) della prima settimana al venerdì della seconda (29 aprile 2016).
In questo caso, il sabato e la domenica inclusi tra le due settimane non vanno conteggiati né indennizzati a titolo di congedo vittima di violenza di genere.

Modalità di fruizione – A norma dell’art. 24, co. 5 del D.Lgs. n. 80/2015, il congedo potrà essere fruito su base giornaliera o oraria, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; in assenza di contrattazione, la lavoratrice può scegliere tra la modalità giornaliera e quella oraria.

Con riferimento alla modalità oraria, la lavoratrice potrà astenersi dall’attività lavorativa per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero (contrattuale) del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

Per esempio, se l’orario medio giornaliero del mese precedente della lavoratrice è pari ad 8 ore, l’assenza oraria nella giornata di lavoro deve essere pari a 4 ore, a prescindere dall’articolazione settimanale dell’orario di lavoro.

Misura del congedo - Ma quanto ammonta il congedo in trattazione? Ebbene, la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità giornaliera, pari al 100% dell’ultima retribuzione da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa.
I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente.

Flusso UniEmens - Ai fini UniEmens, le nuove funzionalità saranno operative a partire dalle denunce inviate successivamente all’1/07/2016 con decorrenza giugno 2015.
Il datore di lavoro, in particolare, dovrà valorizzare il periodo di congedo, mediante l’utilizzo del nuovo :
• “DVV” avente il significato di “periodi di congedo vittime di violenza di genere art. 24 D.Lgs. n. 80/2015 usufruito su base giornaliera”, ovvero;
• “DVO” avente il significato di “periodi di congedo vittime di violenza di genere art. 24 D.Lgs. n. 80/2015 usufruito su base oraria”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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