2 novembre 2015

Congedo parentale ad ore: preavviso insufficiente per i CdL

La riduzione del preavviso da 5 a 2 giorni potrebbe mettere in serie difficoltà l’organizzazione aziendale

Autore: redazione fiscal focus

Il termine di preavviso richiesto (2 giorni) in caso di fruizione oraria del congedo parentale e il limite massimo di fruizione giornaliera (50% dell’orario medio giornaliero del periodo paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente) sono degli elementi che potrebberomettere in difficoltà il datore di lavoro. Se, infatti, il datore di lavoro viene informato con 2 soli giorni di preavviso da un lavoratore che, per esempio, si assenterà per 1 mese, ogni giorno, la metà del suo orario giornaliero, l’organizzazione aziendale potrebbe risentirne.


Con un tale minimo preavviso il datore di lavoro avrebbe grande difficoltà anche ad individuare un eventuale sostituto da assumere a tempo determinato e a part time; se invece, la fruizione oraria non fosse continuativa, ma a “singhiozzo” la posizione datoriale potrebbe essere addirittura più complessa, dal momento che, in una tale ipotesi, l’assunzione in sostituzione non sarebbe neppure praticabile.


A sostenerlo sono i CdL con l’Approfondimento del 29 ottobre scorso che esamina i criteri di fruizione oraria del congedo (recentemente modificati dal D.Lgs. n. 80/2015), i criteri di computo e indennizzo, la cumulabilità, la contribuzione figurativa, le modalità di presentazione della domanda, i flussi delle denunce Uniemens ed i conguagli.


Congedo parentale in modalità oraria – Il congedo parentale in modalità oraria, che trae origine dall’art. 1, co. 339 della Legge di Stabilità per il 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228), va a modificare l’art. 32 del T.U. maternità/paternità (D.Lgs. n. 151/2001) introducendo la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria previa definizione, in sede di contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, dei criteri di calcolo della base oraria e dell’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. La suddetta legge, inoltre, ha previsto:


  • l’obbligo per il genitore richiedente di comunicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo parentale richiesto;
  • la possibilità per lavoratore e datore di lavoro di concordare, durante il periodo di fruizione di congedo, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

In tal contesto, si inserisce il D.Lgs. n. 80/2015 - attuativo della delega contenuta nel Jobs Act – che interviene nuovamente sull’art. 32 citato introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale.


Quindi, in base a questo criterio, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.


La riforma prevede inoltre, in questa ipotesi, l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U.


È bene tenere presente che la riforma in esame ha natura sperimentale ed è quindi attualmente in vigore per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, salva l’adozione di ulteriori decreti legislativi. Successivamente, il D.Lgs. n. 148/2015 all’art. 43, co. 2 ha esteso tale previsione anche per gli anni successivi.


Criteri di fruizione – Si ricorda che la modalità di congedo parentale in commento si aggiunge alla modalità di fruizione su base giornaliera e mensile. Quindi, rispetto alle modalità già in uso (giornaliera o mensile), l’introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale; pertanto, rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.


Da notare che se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa.


Da ciò ne deriva che:


üil congedo ad ore non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento ex artt. 39 e 40 del T.U. maternità/paternità oppure nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari ex art. 33 del T.U. cit. per assistenza ai figli disabili;


üil congedo risulta, invece, compatibile con la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., quali ad esempio i permessi di cui all’art.33, commi 2 e 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.


Contribuzione figurativa - Le ore di congedo parentale, a prescindere che diano diritto all’indennità di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001, sono coperte da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.


Tale disposizione si applica anche per i periodi di congedo fruiti dai genitori oltre il periodo complessivo di 6 mesi (anche se fruiti entro il predetto 6° anno).


Sul punto, l’INPS con Circolare n. 152/2015 ha precisare che la modalità oraria di fruizione del congedo sia concepibile esclusivamente nel corso del rapporto di lavoro e che dunque sia esclusa l’applicazione “su base oraria” del riscatto dei periodi corrispondenti fuori dal rapporto di lavoro.


Considerazioni CdL – Alla luce di quanto su affermato, e di quanto introdotto dal nuovo D.Lgs. n. 80/2015, i CdL ritengono che il Legislatore, questa volta, avrebbe potuto tenere in considerazione anche altri profili, quale, in particolar modo, la situazione congiunturale di crisi economica degli ultimi anni. Le difficoltà che il datore di lavoro deve affrontare per gestire la propria azienda in questo periodo non possono che venir acuite da situazioni di incertezza circa la presenza dei propri dipendenti sul posto di lavoro.




Quantomeno – sostengono i CdL - il Legislatore avrebbe potuto mettere nelle mani del datore di lavoro un qualche strumento da utilizzare in circostanziate situazioni di oggettiva difficoltà per l’impresa connesse con la fruizione del congedo ad ore così scarsamente preavvisata. Visto quanto sopra occorre quindi evidenziare che la riduzione del preavviso da cinque a due giorni deve essere letta in chiave di compatibilità con il funzionamento aziendale atteso che il congedo parentale non è un diritto assoluto ma un diritto potestativo e che quindi deve essere sempre contemperato con il diritto al corretto funzionamento dell’impresa”.

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