10 dicembre 2010

Contratto a termine la proroga

Lavoro e previdenza N. 113-2010

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19365 del 10 settembre 2010, ha ribadito ancora una volta che i contratti di lavoro a tempo determinato possono essere oggetto di estensione una sola volta ed in casi del tutto eccezionali. Pertanto, i contratti a termine possono essere prorogati, sempre previo consenso del lavoratore, una sola volta presupponendo però la presenza di esigenze contingenti ed imprevedibili diverse da quelle che sono state alla base dell'originaria apposizione della durata, anche nel caso in cui vi sia l’autorizzazione dell'ispettorato del lavoro. La sezione Lavoro, con tale sentenza, ha respinto il ricorso di una società che, dopo il via libera amministrativo, aveva rinnovato un contratto a tempo determinato per il protrarsi delle stesse esigenze di carattere straordinario che avevano dato luogo alla prima assunzione, venendo condannata in primo grado a convertire tale contratto,
prorogato in violazione della legge, in rapporto a tempo indeterminato, risarcendo il dipendente per le retribuzioni perdute. Mediante questa sentenza i Giudici ribadiscono e precisano che nessuna norma di legge deroga alla regola secondo la quale l'estensione di quel tipo di accordo è ammessa, con il consenso del lavoratore, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando è richiesta per motivi eccezionali e si
riferisca alla stessa attività.
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Contratto a termine la proroga - Lavoro e previdenza N. 113-2010
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