26 aprile 2016

Credito cooperativo: tutelati i CCNL sottoscritti da Federcasse

I programmi formativi non possono avere durata superiore a 12 mesi

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Adottate le due Delibere che determinano le modalità di applicazione del Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. In particolare, con la prima (delibera n. 2 del 26/11/2015), il Comitato amministratore ha chiarito che “sono da considerarsi beneficiari degli interventi del Fondo tutti i lavoratori e tutte le aziende dalle quali gli stessi dipendono che siano tenute ad applicare ed applichino i contratti collettivi nazionali di categoria sottoscritti da Federcasse e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti detti contratti con Federcasse stessa”.

Con la seconda, invece (Delibera n. 3 del 26/11/2015), il Comitato Amministratore ha stabilito che ciascuna domanda di accesso ai programmi formativi, può riguardare prestazioni aventi durata non superiore ai dodici mesi. Tali domande, in presenza dei requisiti e dei presupposti fissati dalle disposizioni vigenti, saranno accolte, quanto a limiti di cui all’art. 9, comma 3, del D.I. n. 82761/2014, nei limiti della metà della contribuzione ordinaria dovuta dall’azienda istante dalla data di iscrizione al fondo fino a tutto il trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni, relative a programmi formativi, già deliberate e fruite da parte della medesima azienda istante.

A confermarlo è l’INPS con il Messaggio n. 1679/2016.

Fondo di solidarietà - Il D.I. n. 82761 del 20 giugno 2014 ha istituito presso l'INPS il Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. Il Fondo, inizialmente adeguato a norma dell’art. 3, c. 42, della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero) alle disposizioni del medesimo articolo, rientra nel riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, attuato dal D.Lgs. n. 148/2015, in vigore dal 24 settembre 2015.

Il Fondo, che non ha personalità giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, costituisce gestione dell’INPS e, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione o sospensione temporanea di attività o di lavoro, ha lo scopo, tra gli altri, di erogare prestazioni a sostegno del reddito.

Nello specifico il Fondo garantisce assegni ordinari e interventi di formazione in favore di lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonché assegni emergenziali ed outplacement per lavoratori che sono stati licenziati.

Le Delibere – Come precisato in premessa, l’intervento del Fondo di solidarietà in trattazione è rivolto esclusivamente dai lavoratori delle aziende che siano tenute ad applicare ed applichino i contratti collettivi nazionali di categoria sottoscritti da Federcasse e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti detti contratti con Federcasse stessa.

Inoltre, è stato stabilito che ciascuna domanda di accesso ai programmi formativi, può riguardare prestazioni aventi durata non superiore ai dodici mesi. Nei casi di ricorso alle prestazioni per interventi formativi congiunti con un'altra prestazione ordinaria (assegno ordinario o assegno ordinario per la causale di solidarietà espansiva), le domande di accesso alla prestazione per interventi formativi saranno accolte nei limiti del doppio della contribuzione ordinaria dovuta dall’azienda istante dalla data di iscrizione al Fondo fino a tutto il trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni, riguardanti i programmi formativi, l’assegno ordinario e l’assegno ordinario per la causale di solidarietà espansiva, già deliberate e fruite da parte della medesima azienda istante.

Nel caso di ricorso congiunto l’azienda che presenta la domanda per formazione dovrà barrare la casella del “Si” ed indicare con quale prestazione (assegno ordinario o solidarietà espansiva) avviene il ricorso congiunto nonché specificare il periodo richiesto.
Le domande di finanziamento per interventi formativi possono essere presentate, per gli importi effettivamente fruiti, dal giorno successivo alla data in cui è terminato l’intervento formativo per il quale viene richiesto il finanziamento e comunque non oltre il sesto mese da tale data, o dalla data dell’accordo se successiva. Il Comitato prende in esame le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Al momento dell’invio della domanda per formazione l’azienda dovrà allegare la dichiarazione di responsabilità nella quale si attesta l’avvenuta effettuazione dei programmi formativi per i quali è stato richiesto il finanziamento in parola.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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