Premessa – L’INPS, con la circolare n. 165/2013, ha riepilogato la disciplina dei distacchi dei lavoratori dipendenti e autonomi, a seguito dell’ingresso della Croazia nell’UE. In particolare è stato chiarito che, in caso di richieste di certificazioni relative a distacchi la cui data di inizio sia successiva al 30 giugno 2013, la durata massima del distacco non potrà superare 24 mesi. A chiarirlo è l’INPS con la circolare n. 165/2013.
Croazia nell’UE - La precisazione si è resa necessaria a seguito dell’adesione della Croazia all’UE. A tal proposito, si precisa che il Trattato di adesione della Croazia all’UE - stipulato il 9 dicembre 2011 a Bruxelles - è in vigore dal 1° luglio 2013. Pertanto, a decorrere dalla predetta data, i regolamenti comunitari n. 883 del 2004 e n. 987 del 2009, nonché il Regolamento UE n. 1231 del 2010, si applicano anche alla Croazia e sostituiscono la Convenzione di sicurezza sociale tra l’Italia e la Croazia del 27 giugno 1997 e il relativo Accordo amministrativo del 12 settembre 2002, in vigore dal 1° novembre 2003. Da notare, però che la Croazia non ha attualmente aderito né all’Accordo tra la Comunità Europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, né all’Accordo SEE. Pertanto, le disposizioni emanate dall’Istituto relative a tali Accordi non risultano, ad oggi, applicabili al predetto Stato.
Distacco lavoratori– A decorrere dal 1° luglio 2013, un lavoratore che svolge un’attività subordinata in uno Stato membro alle dipendenze di un datore di lavoro che esercita abitualmente le sue attività in detto Stato, può essere inviato in un altro Stato membro e rimanere soggetto alla legislazione dello Stato di invio per un periodo non superiore a 24 mesi. Pertanto, nel caso di richieste di certificazioni relative a distacchi la cui data di inizio sia successiva al 30 giugno 2013, la durata massima del distacco non potrà superare 24 mesi. Stessa situazione si ha per i lavoratori autonomi.
Totalizzazione dei periodi di distacco - Quanto alla totalizzazione del periodo di distacco, bisogna considerare tutti i periodi ininterrotti, cosicché la durata complessiva del distacco ininterrotto, maturato in base alla Convenzione bilaterale e alla regolamentazione comunitaria, non possa superare il limite di ventiquattro mesi. Quanto ai distacchi in corso di esecuzione al 1° luglio 2013, l’INPS ha disposto quanto segue: i distacchi e le eventuali proroghe richiesti anteriormente al 1° luglio 2013 e in corso di esecuzione alla predetta data, si portano a termine in applicazione dell’accordo bilaterale preesistente; le nuove proroghe richieste dopo il 1° luglio 2013 potranno essere concesse solo in applicazione e alle condizioni previste dall’art. 16 del Reg. (CE) n. 883/2004; gli accordi stipulati anteriormente al 1° luglio 2013 dalle Autorità competenti, in deroga alle disposizioni generali previste dall’accordo bilaterale preesistente (art. 8), restano validi fino a naturale scadenza; al termine dei periodi di distacco, autorizzati in applicazione della Convenzione bilaterale, che eccedono i limiti temporali previsti dall’articolo 16 del regolamento 883/2004, sarà possibile autorizzare un nuovo distacco solo dopo un interruzione di almeno due mesi.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata