15 febbraio 2012

Da part-time a full-time. Quando è possibile?

Il diritto di precedenza opera per coloro che hanno precedentemente trasformato l’orario da full-time a part-time

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere n. 3 del 10 febbraio 2012, ha analizzato la disputa del diritto di precedenza per quanto concerne la trasformazione del contratto di lavoro da part-time a full-time, tenendo conto delle modifiche legislative che si sono susseguiti nel corso degli anni. A tal fine, i Cdl sottolineano che, occorre considerare tre elementi coordinati tra di loro, ovvero: il CCNL applicato, il contratto individuale di lavoro sottoscritto fra le parti e le norme vigenti all’atto della trasformazione del rapporto di lavoro.
Il quesito - Una Cooperativa, al fine di evitare eventuali controversie e di assicurare una corretta gestione del diritto di precedenza, chiede delucidazioni in merito alla richiesta avanzata dai propri dipendenti di trasformare il contratto di lavoro da part-time a full-time.

La risposta – La Fondazione Studi, dopo un attento excursus sulle principali normative in materia di diritto di precedenza, giunge alla conclusione che bisogna fare riferimento al momento in cui tali nuove assunzioni sono state effettuate, distinguendo tre casi:
- nuove assunzioni effettuate prima del 10.9.2003: il diritto di precedenza di trasformazione da part time a full time era tutelato per legge nel caso di nuove assunzioni a tempo pieno; mentre, nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale era previsto solo l’obbligo di informazione e l’eventuale rifiuto andava adeguatamente motivato;
- nuove assunzioni effettuate fra il 10.9.2003 e il 31.12.2007: il diritto di precedenza per la trasformazione da part time a full time in caso di nuove assunzioni a tempo pieno opera solo se previsto dal contratto individuale; mentre, in caso di nuove assunzioni a tempo parziale resta un obbligo di informazione per il datore di lavoro che va attuato secondo le previsioni del CCNL. Inoltre, viene eliminato l’obbligo di motivare adeguatamente il rifiuto;
- nuove assunzioni effettuate dopo il 1° gennaio 2008: viene reintrodotto un diritto di precedenza tutelato per legge, ma opera solo per quei lavoratori che hanno trasformato, in corso di rapporto, il loro orario da full time in part time, ai quali invece precedentemente era riconosciuto solo un diritto di priorità. Mentre restano ferme le ipotesi previste fra il 2003 e il 2007.

Ipotesi di gestione del diritto di precedenza - In definitiva, il parere si conclude con un’ipotesi concreta di gestione del diritto di precedenza in cui viene innanzitutto evidenziato che ogni caso va valutato singolarmente. Tuttavia, fermi restando i criteri oggettivi (anzianità, carichi familiari, ubicazione geografica del posto di lavoro, famiglia monoparentale, ecc.) dovendo fare una graduatoria la Fondazione ritiene vadano privilegiati in primis coloro che abbiano trasformato il proprio rapporto a tempo parziale per effetto di una patologia oncologica e, poi, a seguire chi, dopo averlo trasformato intende tornare a tempo pieno dando priorità ai casi previsti dall’art. 12 –bis, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 61/2000.
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