L’art. 1, co. 182 e ss. della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), adottato con D.I. 25 marzo 2016 prevede che i premi di produttività di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione siano soggette a un’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite d’importo complessivo di 2.000 euro corrisposti in ciascun periodo d’imposta, incrementabili a 2.500 euro per le aziende che “coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”.
Mentre possono accedere alla detassazione agevolata del 10%, i lavoratori del settore privato che siano, titolari di un contratto di lavoro subordinato, indipendentemente se a tempo determinato o indeterminato, i quali abbiano percepito nell’anno precedente a quello di riferimento, reddito di lavoro dipendente d’importo non superiore a 50.000 euro lordi.
Tale limite deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni di cui all’articolo 49, comma 2, del TUIR, equiparate ai redditi di lavoro dipendente dal medesimo articolo 49 del TUIR.
Ma quali sono nello specifico gli adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore affinché venga applicata in maniera corretta l’agevolazione fiscale?
Adempimenti del sostituto d’imposta – Innanzitutto, il datore di lavoro avrà il compito di effettuare una verifica preventiva che accerti il rispetto del limite massino di 50.000 euro di reddito del lavoratore alle sue dipendenze che, ai sensi del comma 186, deve essere riferito al precedente periodo d’imposta e includere anche le erogazioni premiali assoggettate ad imposta sostitutiva.
Una volta accertato che il lavoratore rientra effettivamente nel campo di applicazione della detassazione in oggetto, il sostituto d’imposta opererà in maniera differente a seconda che abbia lasciato direttamente o meno la Certificazione Unica dei redditi per l’anno precedente.
Nel primo caso, non vi sono problemi in quanto il sostituto d’imposta è a conoscenza dei redditi del lavoratore e procede direttamente ad applicare l’imposta agevolativa; laddove, invece, si trova difronte a un dipendente per il quale non ha provveduto egli stesso a rilasciare la CU, è necessario farsi rilasciare dal dipendente un documento che attesti“[…] per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno”.
In ogni caso, il dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nelle ipotesi in cui:
• nel corso del 2015, oltre al rapporto di lavoro con il sostituto d’imposta che eroga i compensi assoggettabili ad imposta sostitutiva, abbia intrattenuto un altro rapporto di lavoro dipendente, in tal modo superando il limite di euro 50.000 di reddito da lavoro dipendente;
• nel corso del 2015 abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente percependo somme già assoggettate a imposta sostitutiva, fino a concorrenza del limite di euro 2.000 prestabilito dalla norma.
Qualora il datore di lavoro accerti successivamente che la retribuzione rientra nei canoni di applicazione della detassazione, perché magari il dipendente non ha comunicato al sostituto i redditi percepiti nel 2015 – quindi ne è venuto a conoscenza posteriormente – il datore di lavoro può comunque procedere immediatamente ad applicare il 10% e recuperare anche le maggiori ritenute operate con la prima retribuzione utile, senza aspettare le consuete operazioni di conguaglio.
Al riguardo, non bisogna dimenticare che – nella determinazione del reddito del premio da computare – il sostituto deve tenere conto anche del “periodo obbligatorio di congedo di maternità”.
Ai fini CU, il sostituto è obbligato a indicare separatamente:
• la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva;
• e l’importo di quest’ultima trattenuto sulle somme spettanti al dipendente.
Adempimenti dipendente – Dal punto di vista del dipendente, questi è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta:
• l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nell’ipotesi in cui nell’anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente d’importo superiore a euro 50.000; ovvero
• se nell’anno di corresponsione degli emolumenti abbia percepito somme già assoggettate ad imposta sostitutiva ai fini della verifica del limite dei premi agevolabili.
Da notare, inoltre, che il dipendente ha facoltà di rinunciare al regime agevolato, mediante atto scritto, con la conseguenza che l’intero ammontare delle somme in questione, erogate nel periodo d’imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Possiamo dunque affermare che l’applicazione della detassazione è automatica, poiché in assenza della predetta rinuncia scritta del prestatore di lavoro, il sostituto d’imposta, se sussistono le condizioni previste dalla norma, procede automaticamente ad applicare l’imposta sostitutiva. Ciò non toglie, tuttavia, che il sostituto d’imposta, ove riscontri che la tassazione sostitutiva risulti meno favorevole per il dipendente, pur in assenza di rinuncia da parte di questi, applichi la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente.
Ai fini dichiarativi, il dipendente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati ad imposta sostitutiva pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. Analogamente, il contribuente utilizzerà la dichiarazione dei redditi per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria nel caso in cui la ritenga più conveniente.