13 gennaio 2016

Dimissioni e risoluzioni consensuali: emanato il Decreto

Il 12 marzo 2016 entrerà in vigore la nuova procedura di comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Con circa un mese è mezzo di ritardo, arriva finalmente il tanto atteso Decreto Ministeriale (Lavoro) 15 dicembre 2015 contenente le “Modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro”, attuando di conseguenza quanto contenuto nell’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015.testo del D.M., composto da 4 articoli e due allegati (Allego A “Modulo” e Allegato B “Modalità tecniche”), definisce i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro revoca e gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.


Il D.M. è entrato in vigore il 12 gennaio 2016; di conseguenza, per effetto dell’art. 26, co. 8 del D.Lgs. n. 151/2015, la nuova procedura entrerà in vigore il 12 marzo 2016, ossia “a far data dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto”.


Contrastare le “dimissioni in bianco” – Al fine di contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”, l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 – sulle orme di quanto già disposto dall’art. 4, co. 17 della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero) – ha ridisegnato le modalità per la cessazione del rapporto di lavoro derivante da dimissioni volontarie e risoluzione consensuale. Infatti, al comma 1 del menzionato articolo, il Governo esprime la volontà che dimissioni volontarie e risoluzione consensuale dovranno essere effettuate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su apposita modulistica – resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) e, successivamente, inviate alla Direzione Territoriale del Lavoro competente e al datore di lavoro. Il lavoratore, in ogni caso, mantiene la possibilità di revocare le dimissioni con le medesime modalità entro 7gg dalla data di trasmissione del modulo.


La trasmissione dei moduli può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli art. 2, co. 1, lett. h), e art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003. Sono escluse dalla comunicazione telematica le dimissioni e risoluzioni consensuali derivanti da rapporto di lavoro domestico e nei casi di conciliazioni o procedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro presso le commissioni di certificazione.


A norma dell’art. 26, co. 5 l’alterazione dei moduli ricevuti, eccezion fatta nei casi in cui si manifesti reato, è punito con una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro irrogata dalla Direzione Territoriale del Lavoro nel caso di accertamento dell’infrazione.


Modalità tecniche - Per accedere alla nuova procedura, i lavoratori devono avere attivato un’utenza sul portale “Cliclavoro” del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) ed essere in possesso del codice di identificazione (Pin) per operare sul sito dell’INPS. In ogni caso, è possibile affidare le patiche per la compilazione e successivo invio del modulo ai soggetti abilitati (patronati, organizzazione sindacale, ente bilaterale e commissioni di certificazione di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003), prescindendo dal possesso dei suddetti codici di accesso. Quindi, un lavoratore per dimettersi dovrà:


  1. registrarsi presso il sito cliclavoro.gov.it ed avere un user ed una password di accesso;
  2. registrarsi al sito dell’Inps ed avere il PIN personale. Operazione che richiede qualche giorno di tempo, in quanto dopo la registrazione, parte della password di accesso viene ricevuta, da chi si iscrive, per posta raccomandata;
  3. compilare un modello telematico con i propri dati, i dati del datore di lavoro (tra i quali il codice fiscale) ed i dati del rapporto di lavoro;
  4. inviare il tutto al sistema informatico SMV, il quale fornisce il codice alfanumerico attestante il giorno e l’ora in cui il modulo è stato trasmesso dal lavoratore.


Il modulo – Indipendentemente dalle modalità di accesso scelta (diretta o mediante soggetti abilitati), la procedura si svolge online. Il portale, come primo passo nella compilazione di un modulo di recesso/revoca, chiederà all’utente di fornire le informazioni necessarie a risalire al rapporto di lavoro e quindi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione/rettifica più recente. Il recupero della comunicazione obbligatoria permette al sistema di popolare in automatico le sezioni 1, 2 e 3, con la sola eccezione dell’indirizzo e-mail, e quindi di inibire il loro aggiornamento all’utente.


Il lavoratore avrà la possibilità di scegliere se il rapporto di lavoro è iniziato prima del 2008 o dopo il 2008 (anno di entrata in vigore del sistema delle comunicazioni obbligatorie); nel primo caso dovrà compilare interamente le sezioni 2 e 3 mentre nel secondo caso dovrà inserire solo il codice fiscale del datore di lavoro e il sistema gli prospetterà tutti i rapporti di lavoro attivi in modo che il lavoratore possa scegliere quello dal quale intende recedere.


La sezione 4 dovrà sempre essere compilata dal lavoratore.




La sezione 5 sarà aggiornata automaticamente dal sistema, contestualmente al salvataggio nel sistema informatico SMV del Ministero.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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