8 agosto 2016

Dimissioni online: quanto funzionano?

Sono ormai diversi mesi che i lavoratori per dimettersi devono utilizzare il canale telematico. Ma quanto sia agevole per i lavoratori è ancora da chiarire

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Premessa - Le dimissioni online introdotte con il D.Lgs. n. 151/2015 nella mente del Legislatore avevano sicuramente l’obiettivo di garantire la tutela di quei lavoratori che venivano quasi “vessati” all’inizio di un rapporto di lavoro nel firmare un foglio di dimissioni dette “in bianco”: fenomeno che tanto “appeal” ha trovato un po’ in tutto lo stivale, soprattutto per “disfarsi” di un lavoratore “scomodo” senza necessità – ma più probabilmente senza le condizioni – di procedere a un licenziamento. Ma in realtà nel corso del tempo probabilmente le disposizioni si sono rivelate più farraginose e machiavelliche di quanto si ipotizzava inizialmente, portando a una situazione di malumore dei lavoratori, piuttosto che all’affermazione di un diritto sempre sbandierato e mai applicato nella realtà dei fatti.

Le modalità di invio - La situazione non sembra ancora esser migliorata molto, soprattutto sen si riflette sulle effettive modalità di raggiungimento del risultato. Infatti, la conclusione volontaria di un rapporto di lavoro può essere effettuata sempre telematicamente ma con due differenti modalità, che comportano entrambe problematiche di notevole importanza:
  • online dal sito INPS, direttamente dal lavoratore in possesso del PIN. Questa modalità ha comportato problematiche relative non solo al possesso del PIN, senza il quale va effettuata richiesta all’Istituto Previdenziale, con tempi non velocissimi, ma anche con riferimento alla effettiva possibilità di portare a termine una procedura tutto sommato non semplice per tutti i lavoratori;
  • tramite i soggetti abilitati quali patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione, enti bilaterali, i quali però hanno anche un “tariffario” per l’attività svolta, che in alcuni casi può essere particolarmente gravosa per i lavoratori che stanno risolvendo un rapporto di lavoro.


Le FAQ - Ultime criticità derivano anche dalle FAQ man mano pubblicate dal MLPS che comportano l’insorgere di sempre nuove problematiche per gli operatori del settore che magari hanno “risolto” diversamente da quanto pubblicato in seguito dal Ministero le richieste di dimissioni che si sono trovati a elaborare. In particolare si ricorda l’ultima FAQ riguardanti i rapporti di lavoro instaurati prima del 2008 e per i quali non era ancora disponibile in sistema di Comunicazione Obbligatoria. Tali lavoratori infatti, non trovano nel sistema in alcuni casi la CO relativa al proprio rapporto pur dovendo segnalare se il rapporto in questione è iniziato prima o dopo il 2008 stesso. Il Ministero in tale situazione ha segnalato che qualora il rapporto sia iniziato prima di tale data e non sono presenti CO sarà possibile non indicare data di inizio del rapporto in questione in quanto non è un campo obbligatorio.

I correttivi da apportare - Sorge spontaneo porsi delle domande: ma quanti effettivamente sono coloro che sono in grado o disposti a completare l’iter online direttamente, considerate tutte le problematiche che ne derivano? Quanto effettivamente è garantito al lavoratore il diritto di decidere per davvero di risolvere il rapporti di lavoro se per farlo deve affidarsi a soggetti che gli chiederanno di pagare per un servizio per il quale prima di marzo gli bastava consegnare una lettera con raccomandata A/R o ancor più facilmente a mano al proprio datore di lavoro? Sicuramente a porre freni all’uso poco agevole della procedura procederà anche il Governo, e a tal proposito si segnala che allo studio, tra i correttivi al Jobs Act, si prevede anche una modifica proprio sul tema delle dimissioni online, prevedendo la possibilità di procedere, in alternativa alle dimissioni e risoluzione consensuale del contratto di lavoro con modalità telematica, alla convalida presso la Direzione territoriale del lavoro, ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs. n. 151 del 2001, così come – nell’ipotesi in cui il lavoratore non aderisca alle predette possibilità – alla possibilità di procedere considerando quello del lavoratore un comportamento concludente.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy