30 giugno 2016

Dipendenti pubblici: stop ai furbetti del cartellino

Il D.Lgs. 116/2016 è stato pubblicato in GU e sarà in vigore dal 13 luglio. Giro di vite su false attestazioni delle presenze e maggiori responsabilità

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Premessa - Il Decreto Legislativo n. 116 del 20 giugno 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2016 e sarà ufficialmente vigente a partire dal 13 luglio prossimo. L’importanza di tale decreto deriva dal fatto che va a modificare un’importante disposizione concernente il pubblico impiego, e in particolare l’art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001.
Più sanzioni per i dipendenti PA - L’introduzione di “norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare” ha comportato l’introduzione di obblighi e comportamenti più responsabili da parte dei dipendenti pubblici, soprattutto per quanto concerne le assenze e la timbratura dei cartellini, che sono stati finora temi al centro del dibattito non solo della stampa specializzata e delle aule di tribunale, ma anche (e soprattutto) sui mass media.
La modifica dell’art. 55-quater. La disciplina previgente - La necessità di punire i cosiddetti “furbetti del cartellino” ha portato a inasprire la disciplina che porta alle sanzioni per la violazione in esame. Nello specifico, la formulazione precedente dell’art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001 sosteneva – e sostiene – la previsione di sanzione disciplinare del licenziamento nei casi di:
  • falsa attestazione della presenza in servizio;
  • giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa;
  • assenza priva di valida giustificazione;
  • falsità documentali o dichiarative;
  • reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
  • condanna penale definitiva.

In tutti questi casi, fermo restando il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, si applica a prescindere la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso qualora si abbia una falsa attestazione della presenza in servizio da parte del dipendente.
La modifica dell’art. 55-quater. La disciplina in vigore dal 13 luglio - La modifica apportata e presto in vigore inciderà sulla fattispecie di illecito disciplinare riguardante la falsa attestazione della presenza in servizio, e in particolare sui tempi del procedimento disciplinare. Infatti, il dipendente colpevole, colto in flagrante:
  • sarà sospeso immediatamente in via cautelare entro 48 ore senza stipendio;
  • e nel frattempo sarà attivato il procedimento disciplinare che dovrà concludersi entro 30 giorni.

Non solo: sarà responsabile disciplinarmente anche il dirigente che non procede alla sospensione e all’avvio del procedimento, qualora cogliesse in flagrante il dipendente colpevole.
Ma ancora: la nuova disciplina incide anche sulla definizione stessa di “falsa attestazione della presenza”, per la quale si intende “[…] qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.
Rimane comunque ferma la possibilità, nei casi in cui essa sussiste, di far valere anche la responsabilità per danno all’immagine nei confronti del dipendente assenteista dovuto ad episodi di assenteismo eclatanti e con enorme risalto per l’attenzione pubblica.
Ferme alcune tutele – Per il dipendente pubblico sospeso immediatamente in via cautelare rimarranno ferme alcune garanzie, quali il diritto alla percezione di un assegno alimentare che sarà stabilito dalle disposizioni normative e contrattuali. Fermo restando che il provvedimento di sospensione avrà anche valore di contestazione dell’addebito, con preavviso di almeno 15 giorni il dipendente incriminato sarà convocato per il contraddittorio dinnanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari ed avrà diritto a farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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