La Fondazione Studi dei CdL, con la circolare n. 15 del 6 novembre 2013, ha analizzato la disciplina del diritto di precedenza – e in particolare l’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 che regola il diritto di precedenza dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato - che investe le aziende che vogliono usufruire del bonus assunzioni. In particolare è stato chiarito che, ai fini del diritto di precedenza, i lavoratori che
hanno prestato attività lavorativa presso un datore di lavoro con uno o più contratti a tempo determinato di durata complessiva superiore ai 6 mesi, dovranno manifestare la propria volontà entro un termine di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
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Diritto di precedenza e contratto a termine (117 kB)
Diritto di precedenza e contratto a termine - Lavoro & Previdenza N. 211-2013
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