Il collocamento dei disabili è stato regolato fino al 1999 dalla L. n. 482 del 2 aprile 1968 che aveva il difetto, ormai acclarato, di avviare l’attività di verifica della compatibilità fra la disabilità del soggetto invalido e il rapporto di lavoro che si andava a instaurare solo dopo l’avviamento del lavoro stesso. La legislazione italiana ci ha messo ben 31 anni per modificare il suddetto procedimento, introducendo la L. n. 68/1999 recante nuove “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. La novità principale sta nel cambiamento dell’ottica che è alla base: infatti, la legge vigente tende a vedere i disabili non più come un peso per l’azienda, ma come soggetti che hanno diritto a un’occupazione consona alle proprie capacità lavorative e professionali, così da cercare di contemperare il diritto del disabile ad essere
inserito nel mondo del lavoro con l’esigenza del datore di lavoro di non assumere soggetti “inutili”, ma di poter tenere in debita considerazione la produttività aziendale, anche davanti a un obbligo di assumere un lavoratore. Pertanto, la vera finalità della L. n. 68/1999 (art. 1, c. 1) è quella di promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
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Disabili e collocamento mirato (124 kB)
Disabili e collocamento mirato - Lavoro & Previdenza N. 198-2012
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