7 maggio 2016

Disabili: pubblicato il Decreto sull’esonero autocertificato

È possibile ovviare all’obbligo di assunzione di disabili, pagando un contributo di 2.022,24 euro a trimestre per ogni disabile non assunto

Autore: redazione fiscal focus
È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il D.I. 10 marzo 2016 (Lavoro-Economia) che stabilisce le modalità di versamento del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l’esonero dall’obbligo di assunzione (art. 3 della L. n. 68/1999) per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.

In previsione del termine per l’invio del Prospetto Informativo dei disabili, prorogato al 15 maggio 2016, il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno emanare specifiche indicazioni operative circa l’esonero autocertificato per quelle imprese che intendono non adempiere all’obbligo di assunzione del lavoratore disabile, pagando un contributo (appunto “esonerativo”) di 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Importo, questo, che sale a 2.022,24 euro a trimestre per ogni disabile non assunto, considerato che - indipendentemente dal CCNL applicato - il contributo è calcolato convenzionalmente su 5gg lavorativi a settimana, pari a 22 giorni lavorativi a mese (30,64*22gg*3 mesi).

Il versamento del contributo esonerativo deve essere effettuato tramite bonifico bancario ordinario intestato al MLPS, utilizzando il codice IBAN comunicato attraverso il portale istituzionale (www.cliclavoro.it). Il primo versamento del contributo esonerativo dovrà essere effettuato nei 5 giorni lavorativi precedenti l'autocertificazione e deve coprire il periodo dalla data in cui il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell'esonero al termine del trimestre in cui è presentata l'autocertificazione. Mentre i pagamenti successivi al primo vanno effettuati con cadenza trimestrale entro il giorno 10 del mese successivo al termine del trimestre già coperto da versamento e coprono in ogni caso l’intero trimestre in cui vengono versati.

Attenzione. In caso di mancato versamento dell’esonero contributivo, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi dell’esonero ed è tenuto a presentare, entro 60gg dal termine del trimestre coperto da versamento, la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità.

Esonero autocertificato - La normativa dedicata all’inserimento professionale dei disabili (L. n. 68/1999), recentemente riformata dal D.Lgs. n. 151/2015, all’art. 5, co. 3-bis prevede che: “i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato”.

Data la portata della norma, occorre rispettare i seguenti tre requisiti:
1. occupare addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille;
2. autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 per quanto concerne i medesimi addetti;
3. versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 della Legge 68 del 1999 un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Termini di presentazione – L’autocertificazione, in particolare, dovrà essere effettuata dal legale rappresentate il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di avvalersi dell'esonero.

In sede di prima applicazione, l'autocertificazione deve essere presentata in via telematica, tramite la Banca dati del collocamento obbligatorio (il servizio non è ancora attivo), entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto (24 settembre 2015) e deve contenere la data dalla quale ha inteso avvalersi dell'esonero.

Siccome il servizio telematico d’invio dell’autocertificazione è in corso di definizione, il datore di lavoro potrà comunque indicare nel Prospetto Informativo dei disabili la data dalla quale ha inteso avvalersi dell'esonero.

La data, in particolare, non può essere antecedente al 24 settembre 2015 né successiva al 31 dicembre 2015 atteso che il prospetto fa riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre.

Compatibilità con l’esonero parziale – Infine, importanti chiarimenti giungono anche sul fronte della compatibilità tra l'esonero autocertificato con l'esonero parziale. Sul punto, il Ministero del Lavoro precisa che i due esoneri sono compatibili tra di loro a patto che gli esoneri non riguardino i medesimi addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille e che la quota di esonero autorizzata complessivamente non superi il 60% della quota di riserva.

Di conseguenza, i datori di lavoro che appartengono alla classe tra 15 e 35 dipendenti, la cui quota di riserva è pari a una unità, non possono usufruire dell'esonero autocertificato.
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