Per i lavoratori agricoli destinatari del bonus assunzioni (art. 5, co. 1-5 della L. n. 116/2014) il trattamento di disoccupazione agricola – su istanza dell’interessato - è liquidato in
un’unica tranche nell’anno successivo a quello c.d. “di competenza” nel quale si è verificato la mancata occupazione, indennizzando stati di disoccupazione già decorsi. A tal fine, nulla rileva lo status del lavoratore al momento della prestazione della domanda, in quanto si terrà conto unicamente del percorso lavorativo dello stesso nell’anno di competenza dal “1° gennaio al 31 dicembre”.
A chiarirlo è stato l’INPS con il messaggio n. 2239/2015.
Bonus assunzioni - Il D.L. n. 91/2014 (art. 5, c. 4), convertito con modificazioni dalla L. n. 116/2014, ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2014, un incentivo in favore dei datori di lavoro che assumono giovani lavoratori agricoli. L’incentivo, in particolare, è rivolto ai lavoratori agricoli di età compresa
tra i 18 e i 35 anni che si trovino in una delle seguenti condizioni:
• essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
• essere privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Più nel dettaglio, sono considerati incentivati i lavoratori che, al momento dell’assunzione, abbiano compito 18 anni e non abbiano ancora compiuto 35 anni. Inoltre, sono da considerare “svantaggiati” in quanto “
privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” coloro che non hanno prestato attività lavorativa nel semestre precedente l’assunzione e coloro che, pur avendo prestato attività lavorativa, hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi antecedenti l’assunzione.
A essere agevolate sono le assunzioni a tempo determinato, indeterminato e a tempo parziale. In particolare, per le assunzioni a tempo determinato il contratto deve presentare i seguenti requisiti:
• avere una durata almeno triennale;
• garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate annue;
• essere redatto in forma scritta.
Per accedervi è necessario il possesso, da parte del datore di lavoro, del Durc e dei principi stabiliti dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) all’art. 4, c. 12, 13 e 15. Altro requisito richiesto è quello, di carattere oggettivo, relativo alle assunzioni, che devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente all’assunzione. In ogni caso, l’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per: dimissioni volontarie del lavoratore; invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore; pensionamento per raggiunti limiti di età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro; licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Chiarimento INPS – L’INPS, ora, con riferimento a tali lavoratori assunti, ha specificato che i periodi di contratto non lavorati possono essere erogati, su specifica istanza del beneficiario, in un’unica soluzione nell’anno successivo a quello c.d. “di competenza” nel quale si è verificata la mancata occupazione. Sul punto, l’Istituto previdenziale tiene a ricordare che il trattamento di disoccupazione agricola è vincolato all’iscrizione negli Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, dal quale deve risultare l’accertamento dello status di lavoratore agricolo, l’attribuzione della qualifica di appartenenza dello status di lavoratore agricolo, l’attribuzione della qualifica di appartenenza e l’indicazione delle giornate lavorative effettuate nell’anno.
Altra utile precisazione riguarda le giornate di iscrizione negli Elenchi. In particolare, viene fatto notare come tali giornate non corrispondono, di norma, alla durata del contratto di lavoro sottoscritto fra le parti, nel corso della cui vigenza l'azienda utilizza il lavoratore agricolo solo al momento in cui si verifica il bisogno di manodopera. Per tale motivo sono considerate indennizzabili per disoccupazione agricola tutte le giornate non lavorate seppure ricadenti nel periodo contrattuale sempreché – detratte dal parametro 365 (366 se l’anno è bisestile) tutte le giornate di attività lavorativa dipendente o in proprio e tutte le giornate già indennizzate a titolo di altre prestazioni – residuino giornate da indennizzare.
Di conseguenza, è possibile riconoscere ai lavoratori in questione il diritto all’indennità di disoccupazione agricola se iscritti negli Elenchi nominativi per l’anno di competenza della prestazione e in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti.