3 gennaio 2017

Distacchi transnazionali. Regole comunicazione

Lavoro e Previdenza n. 2 - 2017

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare n. 3 del 22 dicembre 2016, ha riepilogato le regole per effettuare la comunicazione obbligatoria preventiva, posta a carico del datore di lavoro, che da uno Stato membro intenda inviare in Italia il proprio personale, distaccandolo presso un'altra impresa, anche dello stesso gruppo oppure presso un'altra unità produttiva o un altro destinatario. Tale adempimento, che scatta dal 26 dicembre 2016, implica ai datori di lavoro di comunicare entro 24 ore del giorno precedente l'inizio del periodo di distacco, una comunicazione che può essere annullata entro 24 ore del giorno precedente l'inizio del primo periodo di distacco. Ogni variazione successiva dovrà essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo. Per tutti tali adempimenti bisogna utilizzare il modello “UNI_Distacco_UE”, di cui all’allegato A del D.M. 10 agosto 2016, secondo i sistemi di classificazione dell’allegato B e le modalità tecniche di cui all’allegato C.
Nei documenti di prassi in trattazione vengono stabilite, altresì, le modalità operative con cui la comunicazione deve essere trasmessa, fornendo maggiori chiarimenti sulla compilazione dei diversi campi e le modalità provvisorie previste per il cabotaggio nel settore dei trasporti. Per quanto concerne il settore trasporto, la circolare chiarisce che i servizi di trasporto internazionale su strada che comportano il mero transito su territorio italiano, ovvero il semplice attraversamento che non dia luogo
ad attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale.
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Distacchi transnazionali. Regole comunicazione - Lavoro e Previdenza n. 2 - 2017
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