Gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell’ipotesi di distacco del personale da una società capogruppo a una società controllata, o viceversa, non incombono solamente sulla società che ospita il lavoratore (distaccataria) - come previsto dall’art. 3, co. 6 del D.Lgs. n. 81/2008 - ma anche sulla società distaccante, in quanto deve formare e informare il lavoratore circa i rischi tipici a cui è sottoposto nello svolgimento della mansione.
Dunque, è vero che tutti gli obblighi legati alla sorveglianza sanitaria (art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008) sono a carico della società distaccataria, ma è anche vero che il lavoratore deve prima ricevere tutte le informazioni in merito dalla società distaccante.
A chiarirlo è la Commissione Interpelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Interpello n. 8/2016).
Il quesito - Utilitalia, per il tramite della Fondazione Rubes Triva, ha avanzato istanza d’interpello per avere maggiori delucidazioni in merito alla “corretta interpretazione all’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008”. In particolare è stato chiesto, nei casi di distacco del personale dalla società capogruppo a società controllate, o viceversa, su quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorge l’obbligo della sorveglianza sanitaria e di tutti i procedimenti ad essa connessi e/o collegati.
Sorveglianza sanitaria – Prima d’illustrare la risposta della Commissione Interpelli, ricordiamo che la sorveglianza sanitaria – disciplinata dall’art. 41 del T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - è effettuata dal medico competente:
• nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del T.U. Sicurezza;
• qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
In particolare, la sorveglianza sanitaria comprende:
• la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
• la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
Bisogna tenere presente che l'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
• la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio d’idoneità alla mansione specifica;
• visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
• visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
Tuttavia, esistono anche dei casi nei quali non può essere effettuata la sorveglianza sanitaria, ossia:
• in fase preassuntiva;
• per accertare stati di gravidanza;
• negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Sul punto, si ricorda che le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Obblighi di prevenzione e protezione – In riferimento agli adempimenti in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori, l’art. 3, co. 6 del T.U. Sicurezza stabilisce espressamente che – nell’ipotesi di distacco del lavoratore – i suddetti obblighi sono a carico della società distaccataria, vale a dire la società che ospita il lavoratore.
Unico obbligo a carico della società distaccante è quello d’informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.
Risposta Commissione Interpelli – Dunque, secondo la Commissione Interpelli gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sulla società distaccante che distaccataria.
Quindi:
• sulla società distaccante grava l’obbligo d’informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato;
• mentre sulla società distaccataria ricade l’onere, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi la sorveglianza.
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